operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio hanno inizio (articolo 55, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19): in occasione del primo turno, alle ore 08.00 del lunedì; in occasione del ballottaggio, la domenica, subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche a pena di nullità (Consiglio di Stato - Sezione IV, 22 giugno 2000, n. 3528). Nel corso dello scrutinio tutti i componenti l'Ufficio elettorale di sezione devono essere sempre presenti (articolo 22, comma 8, della legge regionale 19/2013).

Prima di iniziare lo scrutinio il Presidente riscontra se le schede autenticate non utilizzate per la votazione corrispondono al numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato (articolo 54, comma 1, lettera d), della legge regionale 19/2013); le schede avanzate, autenticate e non autenticate, sono depositate nella segreteria del comune (articolo 54, comma 1, lettera f), della legge regionale 19/2013).

Le schede votate sono estratte dall'urna da uno scrutatore, scelto mediante sorteggio, che le consegna aperte al Presidente. Questi legge in primo luogo i voti espressi in favore del candidato sindaco e quindi il voto in favore della lista e le eventuali preferenze espresse (articolo 62, comma 3, della legge regionale 19/2013). È  vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente da quello dei voti di lista (articolo 62, comma 6, della legge regionale 19/2013). Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti dell'Ufficio elettorale di sezione (articolo 62, comma 7, della legge regionale 19/2013). Il segretario annota ciascun voto nelle tabelle di scrutinio ed enuncia progressivamente il numero dei voti che ciascun candidato alla carica di sindaco, ciascuna lista e ciascun candidato alla carica di consigliere vanno riportando (articolo 62, comma 4, della legge regionale 19/2013).

Le schede bianche, le schede nulle, le schede contenenti voti di lista nulli, le schede contenenti voti di preferenza nulli e le schede contestate sono timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal Presidente e da uno scrutatore (articoli 63, 64 e 65 della legge regionale 19/2013).

Chiuse le operazioni di scrutinio, il Presidente conta le schede votate e verifica la corrispondenza del loro numero con quello degli elettori che hanno votato (articolo 66, comma 1, lettera b), della legge regionale 19/2013).

Compiute queste attività, il Presidente proclama i risultati dello scrutinio, certificandoli nel verbale (articolo 66, comma 1, lettera c), della legge regionale 19/2013).

Il Presidente, sentiti gli scrutatori, decide sulla nullità dei voti, sull'attribuzione dei voti contestati, sui reclami, anche orali, presentati e su tutti i problemi che si verificano durante le operazioni (articolo 22, comma 9, della legge regionale 19/2013).

La giurisprudenza ha ribadito che le istruzioni del Ministero dell'interno - nel Friuli Venezia Giulia del Servizio elettorale della Regione - per le operazioni di scrutinio non hanno carattere precettivo ma di mero ausilio, rimanendo in capo agli Uffici elettorali di sezione l'esercizio esclusivo dei poteri stabiliti dalla legge (T.A.R. Molise, 26 giugno 1996, n. 231).

 



normativa

circolari

giurisprudenza

  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 21 dicembre 1971, n. 1634 >
    quando non risulti diminuita la garanzia di correttezza dello scrutinio, una diversità seguita nell'ordine delle operazioni di spoglio rispetto a quanto dedotto dal T.U. 16 maggio 1960, n. 570, non comporta la nullità delle operazioni medesime
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Calabria - Catanzaro - II Sezione - 15 gennaio 2003, n. 31 >
    quando una scheda è annotata nel registro in paragrafi corrispondenti a diverse cause di nullità, la somma del numero dei voti validi, delle schede nulle, di quelle contenenti voti di lista dichiarati nulli, delle schede bianche non corrisponde al numero delle schede votate. Deve, però, corrispondere il numero dei votanti con quello delle schede spogliate, e queste ultime devono corrispondere al numero delle schede autenticate sottratto il numero di quelle non utilizzate. Il numero delle schede autenticate e non utilizzate deve corrispondere al numero degli elettori che non hanno votato. La mancata indicazione numerica nel verbale delle schede non utilizzate costituisce una omissione non invalidante
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Veneto - Venezia - I Sezione - 15 dicembre 2004, n. 4302 >
    nel corso dello spoglio delle schede votate pare doverosa la contestazione di irregolarità nel momento stesso dell’accadimento o comunque entro la chiusura del seggio. È per questo che non può attribuirsi valore a dichiarazione sostitutive dell’atto di notorietà che avrebbero acquisito ben altro valore se una formale contestazione o riserva fosse stata fatta dal rappresentante di lista al momento della convalidazione delle schede e dell’assegnazione dei voti
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Veneto - Venezia - I Sezione - 24 gennaio 2005, n. 188 >
    le omesse o erronee indicazioni nei verbali relative a voti riportati costituiscono mere irregolarità, potendosi attingere i dati mancanti dalle tabelle di scrutinio. Il divieto di apertura dei plichi, di cui all’articolo 74, ultimo comma, del T.U. 570/1960 è riferito al solo plico delle schede valide di cui all’ultimo comma dell’articolo 54 del T.U. 570/1960. Rientra nei poteri dell'Ufficio elettorale centrale convocare presidente e segretario del seggio per acclarare gli errori contenuti nei verbali
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 29 novembre 2005, n. 6724 >
    nelle elezioni degli organi dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, in vigenza dell'istituto del voto disgiunto, non necessariamente il numero delle schede valide o il numero dei votanti corrispondono al numero delle preferenze espresse per i candidati
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Campania - Salerno - I Sezione - 31 gennaio 2011, n. 143 >
    la regolarità dei comizi elettorali presuppone un’esatta simmetria tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede autenticate ed utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate. Pertanto la mera identità numerica tra schede votate ed elettori non è, in sé considerata, prova di correttezza per procedimento elettorale, laddove sia rilevata la mancanza di schede autenticate e non votate

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