Nella logica garantistica della normativa che regola il procedimento elettorale, la formazione delle buste rappresenta un adempimento delicato. La normativa elettorale disciplina tale adempimento sotto due aspetti: quello delle modalità che l’Ufficio elettorale di sezione deve seguire nella formazione delle buste e quello dei tempi in cui devono svolgersi tali operazioni.
Al termine delle operazioni di voto, dopo aver accertato il numero dei votanti e prima dell’inizio dello scrutinio, il Presidente, insieme ad uno scrutatore, firma le liste elettorali della sezione e le chiude nell'apposita busta (articolo 54, comma 1, lettera c), della legge regionale 19/2013) con lo scopo di impedire la sostituzione di fogli e di garantire la conservazione della copia originale (Consiglio di Stato - V Sezione, 28 settembre 1989, n. 572). Dopo aver riscontrato la corrispondenza del numero delle schede autenticate non utilizzate per la votazione con il numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato, il Presidente chiude tutte le schede, autenticate e non autenticate, avanzate alla chiusura della votazione, nell'apposita busta (articolo 54, comma 1, lettera e), della legge regionale 19/2013). Entrambe queste buste sono depositate nella segreteria del comune (articolo 54, comma 1, lettera f), della legge regionale 19/2013). Entro i trenta giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il comune trasmette le buste contenenti le liste della votazione alla struttura regionale competente in materia elettorale. Dopo che siano stati definiti gli eventuali ricorsi contro le operazioni elettorali, il comune provvede allo scarto delle schede avanzate alla chiusura della votazione (articolo 54, comma 3, della legge regionale 19/2013).
Le schede nulle, le schede bianche, le schede con voti di lista nulli, le schede con voti di preferenza nulli, le schede contenenti voti contestati e tutti i reclami sono inseriti nell'apposita busta contenente a sua volta la busta con le tabelle di scrutinio e una delle due copie del verbale (articolo 66, comma 1, lettera f), della legge regionale 19/2013); le schede valide sono inserite in altra apposita busta (articolo 66, comma 1, lettera d), della legge regionale 19/2013). Le due buste sono inviate al Servizio elettorale della Regione, nel caso di comune con un'unica sezione elettorale, o all'Adunanza dei Presidenti, negli altri casi (articolo 66, comma 3, della legge regionale 19/2013). L'altra copia del verbale è trasmessa, alla segreteria del comune (articolo 66, comma 1, lettera g), della legge regionale 19/2013). Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia dell'esemplare del verbale depositato nella segreteria del comune (articolo 67, comma 4, della legge regionale 19/2013).
Il Consiglio di Stato (V Sezione, 9 maggio 2006, n. 2531 e 19 giugno 2006, n. 3593) ha affermato che le schede elettorali, i verbali e le tabelle di scrutinio, custoditi in buste sigillate e tenuti a disposizione del magistrato nell'eventualità di ricorsi, non sono accessibili al pubblico e non costituiscono oggetto del diritto di accesso ai sensi della legge 241/1990.