Tutte le operazioni e le decisioni dell'Ufficio, dal momento dell'insediamento e sino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio, o, nei comuni con un'unica sezione elettorale, sino alla proclamazione degli eletti, sono riportate nel verbale (articolo 67, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19).
Della regolare compilazione del verbale sono responsabili il Presidente e il segretario (articolo 67, comma 2, della legge regionale 19/2013).
Il verbale è atto pubblico (articolo 67, comma 2, della legge regionale 19/2013) e, in quanto tale, fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che in esso vengono riportati.
Il verbale è firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti dell'Ufficio. I rappresentanti di lista presenti possono firmare in ciascun foglio il verbale e sottoscriverlo (articolo 67, comma 3, della legge regionale 19/2013).
È illegittima la correzione del verbale, dopo la sua chiusura, tanto più se operata in una sede diversa dal seggio elettorale; l'illegittimità del verbale travolge, però, solo gli atti successivi alla correzione, non quelli antecedenti (Consiglio di Stato - V Sezione, 26 marzo 1996, n. 310).
Una copia del verbale è depositata nella segreteria del comune (articolo 66, comma 1, lettera g), della legge regionale 19/2013); chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia dell'esemplare di questo verbale (articolo 67, comma 4, della legge regionale 19/2013).
L'altra copia, con gli allegati, è depositata presso il Servizio elettorale della Regione, se il comune ha un'unica sezione elettorale, o all'Adunanza dei Presidenti, negli altri casi (articolo 66, comma 3, della legge regionale 19/2013).
In caso di discordanza tra l'esemplare del verbale custodito dalla Prefettura (nel Friuli Venezia Giulia, dal Servizio elettorale della Regione) e quello conservato dal comune, è data prevalenza al primo (T.A.R. Calabria - Catanzaro, 30 marzo 2005, n. 490).