verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione

Tutte le operazioni e le decisioni dell'Ufficio, dal momento dell'insediamento e sino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio, o, nei comuni con un'unica sezione elettorale, sino alla proclamazione degli eletti, sono riportate nel verbale (articolo 67, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19).

Della regolare compilazione del verbale sono responsabili il Presidente e il segretario (articolo 67, comma 2, della legge regionale 19/2013).

Il verbale è atto pubblico (articolo 67, comma 2, della legge regionale 19/2013) e, in quanto tale, fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che in esso vengono riportati.

Il verbale è firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti dell'Ufficio. I rappresentanti di lista presenti possono firmare in ciascun foglio il verbale e sottoscriverlo (articolo 67, comma 3, della legge regionale 19/2013).

È illegittima la correzione del verbale, dopo la sua chiusura, tanto più se operata in una sede diversa dal seggio elettorale; l'illegittimità del verbale travolge, però, solo gli atti successivi alla correzione, non quelli antecedenti (Consiglio di Stato - V Sezione, 26 marzo 1996, n. 310).

Una copia del verbale è depositata nella segreteria del comune (articolo 66, comma 1, lettera g), della legge regionale 19/2013); chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia dell'esemplare di questo verbale (articolo 67, comma 4, della legge regionale 19/2013).

L'altra copia, con gli allegati, è depositata presso il Servizio elettorale della Regione, se il comune ha un'unica sezione elettorale, o all'Adunanza dei Presidenti, negli altri casi (articolo 66, comma 3, della legge regionale 19/2013).

In caso di discordanza tra l'esemplare del verbale custodito dalla Prefettura (nel Friuli Venezia Giulia, dal Servizio elettorale della Regione) e quello conservato dal comune, è data prevalenza al primo (T.A.R. Calabria - Catanzaro, 30 marzo 2005, n. 490). 



normativa

altra documentazione

giurisprudenza

  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 17 aprile 1973, n. 396 >
    i due esemplari in cui viene redatto il verbale dell’Ufficio elettorale di sezione costituiscono atti pubblici dotati della stessa efficacia probatoria e, pertanto, in mancanza dell’altro copia, legittimamente viene ordinato il sequestro dell’esemplare in possesso del comune per poter procedere alla proclamazione degli eletti
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 27 agosto 1976, n. 1133 >
    la mancanza, in alcune pagine del verbale, di qualche firma dei componenti l’Ufficio elettorale di sezione non inficia la sua validità se in genere tutte le pagine sono firmate da tutti i componenti, se figura sempre la firma del presidente o del vicepresidente, se in nessuna pagina figura un numero di firme inferiore al numero minimo fissato per la validità delle operazioni dell'Ufficio. È, infine, irrilevante se non sono autenticate le pagine riferite a operazioni che non hanno avuto luogo nella Sezione
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 26 marzo 1996, n. 310 >
    è illegittima la correzione dei risultati elettorali già verbalizzati, e per di più effettuata in una sede diversa dal seggio elettorale; tale illegittimità travolge gli atti successivi del procedimento elettorale, ma non inficia quelli antecedenti
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 15 settembre 2001 n. 4830 >
    se non vi sono dubbi sulla genuinità del materiale elettorale, non costituiscono motivi di nullità delle operazioni elettorali la mancata corrispondenza delle due copie del verbale delle sezioni elettorali, e, in questi, tra il numero di votanti e le schede votate e residue, tra il numero dei votanti e la somma dei voti validi e delle schede bianche e nulle. In tali casi, in applicazione del principio della conservazione degli atti giuridici, per rimediare agli errori compiuti dall'Ufficio elettorale di sezione, è possibile rinnovare il procedimento elettorale dal momento successivo alla chiusura delle votazioni
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 18 novembre 2003, n. 7320 >
    nessuna preclusione può derivare all’esperimento di nuove verifiche, sia in sede di autotutela da parte della pubblica amministrazione sia dinanzi al giudice amministrativo, dai verbali recanti i dati relativi alle preferenze derivanti dallo scrutinio delle schede elettorali. Infatti, l’atto pubblico fa prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e prova che la verifica documentale è stata eseguita, ma non fa anche fede delle valutazioni compiute dal pubblico ufficiale sulla documentazione esaminata e neppure esclude la possibilità di errori commessi in tale valutazione
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 19 giugno 2006, n. 3593 >
    gli atti del procedimento elettorale (verbali, tabelle di scrutinio, schede di votazione), contenuti in plichi sigillati inaccessibili anche alla amministrazione depositaria e tenuti a disposizione dell’autorità preposta a dirimere le eventuali controversie elettorali che deve trovarli intatti, non sono accessibili al pubblico e non costituiscono oggetto del diritto di accesso ai sensi della legge 241/1990

per approfondire

 
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