principio di salvaguardia del voto

In materia elettorale vige il principio del c.d. "favor voti", per il quale, in sede di scrutinio, la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore.

 

Con riferimento alle elezioni comunali, il principio è sancito dall'articolo 63, comma 1, della legge regionale 19/2013.  Nella normativa elettorale si rinvengono anche norme specifiche, sempre ispirate a questo principio generale: se l'elettore ha votato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o due preferenze per candidati appartenenti a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito sia alla lista cui appartengono i candidati indicati, sia ai candidati preferiti (articolo 64, comma 1, della legge regionale 19/2013); se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o due preferenze in corrispondenza di un contrassegno per candidati compresi nella lista corrispondente, il voto è attribuito alla lista e ai  candidati preferiti (articolo 64, comma 2, della legge regionale 19/2013); sono valide le preferenze espresse in uno spazio diverso da quello in corrispondenza della lista votata, quando i candidati preferiti appartengono alla lista votata (articolo 64, comma 3, della legge regionale 19/2013). 

 

È ricchissima la casistica in materia di interpretazione della volontà dell’elettore. Devono essere fatti salvi tutti i voti dai quali si può desumere l’effettiva volontà dell’elettore e per i quali si può escludere una volontà di farsi riconoscere (Consiglio di Stato - V Sezione, 31 luglio 1998, n. 1149), mentre devono essere dichiarati nulli solo i voti nei quali siano presenti inequivocabili segni di riconoscimento a tal fine preordinati (Consiglio di Stato - V Sezione, 21 novembre 2003, n. 7635). La sussistenza di un segno di riconoscimento è un’eccezione rispetto al principio della salvaguardia della volontà dell'elettore (Consiglio di Stato - V Sezione, 13 settembre 1991, n. 1160), per cui qualunque segno grafico, non il solo segno di croce, è valido per l’espressione del voto, purché non preordinato al riconoscimento dell’elettore (Consiglio di Stato - V Sezione, 22 aprile 1992, n. 355) e la sua collocazione nella scheda non è necessariamente obbligatoria (Consiglio di Stato - V Sezione, 22 marzo 1995, n. 457). Poiché l’elettore che ha sbagliato di esprimere il voto può chiedere un’altra scheda, devono essere annullate le schede in cui compaiano cancellature di voti precedentemente espressi (Consiglio di Stato - V Sezione, 21 settembre 1996, n. 1149). È segno di riconoscimento ogni traccia rilevata sulla scheda estranea alle esigenze di espressione del voto (Consiglio di Stato - V Sezione, 22 giugno 1996, n. 790), ma tali non sono errori ed incertezze grafiche e l'imprecisa collocazione del voto nella scheda (Consiglio di Stato - V Sezione, 25 febbraio 1997, n. 199) oppure la presenza di macchie tipografiche sulla scheda (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, 31 maggio 2005, n. 352). Un tipico segno di riconoscimento è costituito dall’uso nella votazione di uno strumento diverso dalla prescritta matita copiativa, per esempio la penna biro (per tutte: T.A.R. Puglia - Lecce, 20 febbraio 1981, n. 37).
 

 Il fatto che la scheda votata sia stata fotografata con il telefono portatile non comporta la nullità del voto se la sua parte esterna non reca segni di riconoscimento (Consiglio di Stato - V Sezione, 3 febbraio 2006, n. 459).



normativa

circolari

giurisprudenza

  • CONSIGLIO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIANA - 27 febbraio 1986, n. 21 >
    è possibile derogare al principio generale della validità del voto quando sia possibile desumere l'effettiva volontà dell’elettore solo in presenza di segni di riconoscimento che siano inequivocabilmente tali anche per la loro preordinazione. Non necessariamente, però, un segno grafico apposto sulla scheda al di fuori dell’espressione del voto costituisce segno di riconoscimento
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 13 settembre 1991, n. 1160 >
    in base al principio per cui il segno di riconoscimento è un’eccezione a quello della salvaguardia della volontà dell'elettore, non può essere annullato un voto in cui sia incerta l'identificazione di una qualche volontà dell’elettore oltre a quella, chiara, di votare una lista
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 22 marzo 1995, n. 457 >
    in base al principio del favor voti, in sede di ballottaggio deve essere considerato valido anche il voto espresso senza seguire esattamente le indicazioni di legge per cui "il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto"
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 22 giugno 1996, n. 790 >
    costituiscono segno di riconoscimento le scritte o i segni estranei alle esigenze di espressione del voto. È nullo il voto espresso, in una scheda senza segno di voto di lista, ritrascrivendo il cognome già stampato del candidato sindaco e premettendo un diverso nome. È valido il voto espresso per una lista, con contestuale cancellatura di altro voto espresso per altra lista
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 25 febbraio 1997, n. 199 >
    poiché, perché possa configurarsi un segno di riconoscimento, deve apparire in modo inoppugnabile che la compilazione della scheda è stata preordinata al riconoscimento dell'elettore, non determinano la nullità del voto segni superflui o eccedenti la volontà di votare un simbolo, gli errori e le incertezze grafiche, l'imprecisa collocazione del voto nella scheda
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 2 aprile 2001, n. 1897 >
    la norma di cui all'articolo 64 del T.U. 570/1960 (nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento) è norma di stretta interpretazione. È valido il voto chiaramente espresso, anche se contemporaneamente risulta votato e poi cancellato con segni di matita un altro candidato
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 3 dicembre 2001, n. 6052 >
    nel sistema elettorale per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, il voto è valido solo se esprime, direttamente o indirettamente, il voto per un candidato sindaco, mentre è nulla la scheda contenente il voto per due candidati sindaci. Non costituisce, di per sé, segno di riconoscimento l'espressione di una preferenza in luogo di altra prima espressa e poi cancellata
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 25 febbraio 2002, n. 1090 >
    in occasione della votazione di ballottaggio, costituisce segno di riconoscimento la contemporanea segnatura del simbolo di una delle liste e, fuori del riquadro riservato al nominativo del candidato sindaco, di un nominativo diverso da quelli dei due candidati ammessi al secondo turno
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 21 novembre 2003, n. 7635 >
    solo i segni e le scritture che consentono di ritenere inoppugnabilmente la volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto implicano l'annullamento del voto; tali non possono essere considerati i segni aggiunti accanto al cognome del candidato riconducibili a difficoltà di scrittura o disagio fisico dell’elettore
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 4 febbraio 2004, n. 374 >
    in sede di votazione di ballottaggio, quando non ingenerano perplessità nel ricostruire la volontà dell'elettore, non costituiscono segni di riconoscimento le modalità di votazione proprie del primo turno espresse con segni superflui (segno sul simbolo di lista, preferenza per un candidato appartenente a una delle liste collegate al candidato sindaco), ovvero con segni ripetitivi (ripetizione del nome e cognome già stampati). È nullo il voto quando l’elettore manifesta la propria preferenza per entrambi gli schieramenti
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Lazio - II Sezione - 18 febbraio 2005, n. 1411 >
    è nullo il voto espresso in una scheda che, oltre a riportare un crocesegno sul simbolo di lista e l'espressione di una preferenza a favore di un suo candidato, contiene anche la cancellatura a matita di un secondo crocesegno su altro simbolo con a fianco la dicitura "sbagliato a scrivere" e un'ulteriore scritta, elementi estranei alle esigenze di espressione del voto
  • CONSIGLIO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIANA - 11 marzo 2005, n. 122 >
    allorché la preferenza si debba esprimere mediante l'indicazione del nome del candidato, la combinazione tra il cognome di un candidato e il diminutivo del nome del candidato sindaco non trova alcuna ragionevole spiegazione. Non è possibile applicare il principio del favor voti in quanto il voto non è attribuito ad alcuno dei due candidati
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 21 giugno 2005, n. 3280 >
    le preferenze espresse in favore di candidati compresi in una lista diversa da quella votata sono inefficaci. Un segno trasversale che contrassegni l'intero riquadro della coalizione non permette di individuare la volontà dell'elettore e pertanto non consente di attribuire il voto a nessuna delle liste della coalizione
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 21 settembre 2005, n. 4933 >
    l'elemento della riconoscibilità del voto deve essere valutato caso per caso, al fine di stabilire se l'anomala modalità di espressione possa essere giustificata ragionevolmente da casi fortuiti e non intenzionali. È nullo, in quanto segno di riconoscimento, il voto espresso con la parola "SI" sul rigo della preferenza senza voto per il simbolo; parimenti nullo è il voto espresso con la croce sul simbolo e le lettere "OK" sul rigo della preferenza
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 18 gennaio 2006, n. 109 >
    è valido il voto di lista e nullo quello di preferenza contenuti in una scheda in cui è stato barrato il contrassegno ed è stata espressa una preferenza per una persona non candidata, poiché tale espressione non configura in modo inoppugnabile e univoco la volontà di far riconoscere il proprio voto
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 3 maggio 2006, n. 2469 >
    la giurisprudenza del Consiglio di Stato è improntata al principio per cui la validità del voto va sempre affermata quando dalla scheda è possibile desumere la volontà dell’elettore (articolo 64, primo comma, T.U. 5701/960) e soltanto la ricorrenza delle ipotesi espressamente elencate nel secondo comma consente la dichiarazione di nullità del voto, che si configura come eccezione a tale principio
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 16 ottobre 2006, n. 6135 >
    è riconosciuto valido il voto espresso in sostituzione di uno precedentemente segnato e cancellato nella medesima scheda. È riconosciuto valido il voto espresso con un segno anomalo, formato da due linee affiancate, nel riquadro di una lista
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 24 maggio 2007, n. 2629 >
    deve attribuirsi valore al voto se si può desumere la volontà dell'elettore nonostante errori ortografici plausibili per la inusualità del cognome del candidato; cognome che graficamente e foneticamente è rapportabile a quello indicato dall’elettore
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Campania - Napoli - II Sezione - 6 novembre 2009, n. 7007 >
    l'uso individuale e volontario di una matita diversa da quella in dotazione al seggio elettorale può considerarsi segno di riconoscimento, con conseguente nullità della scheda. Diversamente, un uso generalizzato e ripetuto della stessa, non addebitabile alla volontà degli elettori, non è idoneo a ridurre il principio di segretezza, non consentendo di risalire alla paternità dei voti espressi
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 13 novembre 2009, n. 7104 >
    è nulla la scheda sulla quale risultano sbarrati i simboli di due formazioni politiche in gara, una delle quali con apposto un "NO" e l’altra con il voto di lista corredato con cognome e nome per esteso di un candidato della medesima lista. Infatti, il principio della salvaguardia della volontà dell’elettore, espresso dall’articolo 69, secondo comma, del T.U. 570/1960, non può indurre a ricostruire la volontà dell’elettore con deduzioni che esulano dalle obiettive risultanze della scheda
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Sardegna - Cagliari - II Sezione - 19 febbraio 2010, n. 190 >
    non costituisce, di per sé, un sicuro segno di riconoscimento del voto la presenza di un'espressione illeggibile, o solo parzialmente leggibile, nello spazio dedicato al voto di preferenza. Si tratta, infatti, di un'anomalia spiegabile non già con la volontà di farsi riconoscere ma con le difficoltà del cittadino elettore di scrivere correttamente, come può desumersi dagli incerti caratteri grafici adoperati
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 21 maggio 2010, n. 3210 >
    nel caso di errore materiale nell’indicazione della preferenza, è fatto obbligo all’elettore di rivolgersi all'ufficio elettorale e chiedere la sostituzione della scheda. La cancellazione della preferenza già espressa costituisce chiaro segno di riconoscimento
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 21 dicembre 2012, n. 6608 >
    devono essere considerate nulle le schede che rechino scritte o segni estranei alle esigenze di espressione del voto e che non trovino ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l’elettore ha inteso esprimere il voto stesso. Sono pertanto correttamente annullate la scheda che riporti la sottolineatura della preferenza e quella in cui è presente, nel riquadro della lista barrato, un segno grafico simile ad un asterisco
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 7 gennaio 2013, n. 12 >
    l’articolo 64, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, deve essere inteso in senso oggettivo, ossia considerando nulle quelle schede che rechino scritte o segni estranei alle esigenze di espressione del voto, e che non trovino ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l’elettore ha inteso esprimere il voto stesso
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 9 settembre 2013, n. 4474 >
    le indicazioni che manifestano chiaramente la difficoltà o il disagio fisico dell’elettore nell’esprimere il proprio voto, ma non la sua volontà di renderlo palese a terzi, non sono atte ad invalidare di per sé il voto espresso, posto che non rivelano in modo inoppugnabile e univoco la volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio suffragio e l’identità
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 9 settembre 2013, n. 4474 bis >
    qualsiasi segno che non evidenzi in modo inoppugnabile la volontà dell’elettore di farsi riconoscere, costituisce voto valido, e l’apposizione del doppio segno di croce per esprimere il voto di lista non può essere ritenuto un segno di riconoscimento
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 17 marzo 2015, n. 1376 >
    i segni superflui, quelle eccedenti il modo normale di indicare un determinato simbolo, le incertezze grafiche, nonché l’imprecisa collocazione dell’espressione del voto rispetto agli spazi a ciò riservati non sono elementi sintomatici idonei a determinare la nullità del voto stesso, qualora non sia evidente che l’irregolare compilazione sia preordinata al riconoscimento dell’autore
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 27 novembre 2015, n. 5379 bis >
    correttamente non è stata annullata una scheda contenente una sottolineatura sopra la dicitura “candidato alla carica di sindaco”, in quanto, pur risultando manifestamente superflua ai fini dell’espressione del voto, la sottolineatura non può ragionevolmente ritenersi un segno volontario di riconoscimento, così da condurre all’annullamento della scheda
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 11 dicembre 2015, n. 5654 >
    nel caso di errore materiale, è fatto obbligo all’elettore di rivolgersi all’Ufficio elettorale e chiedere la sostituzione della scheda al fine di eliminare l’errore ed apporre un’indicazione chiara e valida di voto. La cancellazione o la alterazione del voto già espresso rende la condotta dell’elettore lesiva del dovere comportamentale sopra evidenziato

per approfondire

 
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