Come per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, anche per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti la Regione Friuli Venezia Giulia ha disciplinato compiutamente la materia (articolo 12 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19). In particolare, la normativa regionale, diversamente da quella statale, ammette anche nei comuni sotto i 15.000 abitanti la possibilità di collegamento del candidato alla carica di sindaco con più liste. In definitiva, in ambito regionale le uniche differenze tra il sistema elettorale dei comuni sino a 15.000 abitanti e quello dei comuni con popolazione superiore sono rappresentate dalla facoltà per l'elettore di esprimere un voto disgiunto e dall'eventualità di un secondo turno di votazione, entrambe previste soltanto per i comuni superiori.
In considerazione della sostanziale omogeneità tra i due sistemi elettorali comunali, possono essere consultate, in quanto compatibili, le disposizioni e le sentenze raccolte nella voce “Modalità di espressione del voto per l’elezione degli organi nei comuni con più di 15.000 abitanti”.
Nelle elezioni per il rinnovo degli organi dei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti l’elettore può esprimere il voto al sindaco e ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale; può inoltre esprimere uno o due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere.
L’elettore vota il candidato sindaco tracciando un segno sul suo nominativo; in questo caso il voto vale solo per il candidato sindaco e non si estende alle liste collegate, anche se la lista collegata è una sola.
L’elettore vota la lista tracciando un segno sul suo simbolo; in questo caso il voto si estende automaticamente al candidato sindaco collegato. Naturalmente, è possibile votare contestualmente sia il candidato sindaco, sia una lista ad esso collegata. Come già detto, a differenza di quanto previsto nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, non è ammesso invece il voto disgiunto.
L’elettore esprime il voto di preferenza scrivendo sull’apposito spazio accanto al simbolo della lista votata il cognome del candidato consigliere prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile, pena la nullità della seconda preferenza (articolo 12, comma 2, terzo periodo, della legge regionale 19/2013).
Per quanto riguarda in particolare l’espressione del voto di preferenza devono essere tenute presenti le seguenti disposizioni: se un candidato ha due cognomi l'elettore deve scrivere entrambi i cognomi quando vi è la possibilità di confondere candidati della stessa lista (articolo 14, comma 5, della legge regionale 19/2013); in caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista l'elettore deve scrivere anche il nome e in caso di identità anche del nome l'elettore deve scrivere anche la data di nascita (articolo 14, comma 6, della legge regionale 19/2013); se l'elettore ha votato più di una lista, ma ha scritto una o due preferenze per candiadti appartenenti a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito sia alla lista che ai candidati (articolo 64, comma 1, della legge regionale 19/2013); se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o due preferenze in corrispondenza di un contrassegno per candidati compresi in quella lista, il voto è attribuito sia alla lista che ai candidati (articolo 64, comma 2, della legge regionale 19/2013); sono valide le preferenze espresse in uno spazio diverso da quello in corrispondenza della lista votata, quando i candidati preferiti appartengono alla lista votata (articolo 64, comma 3, della legge regionale 19/2013); sono nulle le preferenze espresse per candidati compresi in liste diverse da quella votata (articolo 64, comma 4, lettera c), della legge regionale 19/2013), o numericamente anzichè nominativamente (articolo 64, comma 4, lettera d), della legge regionale 19/2013), oppure senza indicare il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della lista (articolo 64, comma 4, lettera e), della legge regionale 19/2013). Si tenga anche conto che, secondo il Consiglio di Stato (V Sezione, 28 dicembre 1996, n. 1618), se la preferenza è espressa per persona non candidata, sia pure un leader nazionale di quella formazione politica, il voto è nullo.