Nella Regione Friuli Venezia Giulia la proclamazione del sindaco e l'attribuzione dei seggi di consigliere nei comuni sino a 15.000 abitanti è disciplinata dall'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19. Diversamente da quanto previsto dalle norme statali (articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; in precedenza, articolo 5 della legge 25 marzo 1993, n. 81) la normativa regionale consente il collegamento del candidato alla carica di sindaco con più di una lista, non prevede in alcun caso un turno di ballottaggio.
È proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane di età, in caso di parità anche di età, si decide mediante sorteggio.
Nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato sindaco risultato eletto vengono attribuiti i due terzi dei seggi del consiglio; nei comuni con popolazione da 3.001 a 15.000 abitanti viene attribuito il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei seggi da assegnare contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.
I restanti seggi sono assegnati alle altre liste e gruppi di liste con il c.d. Metodo D’Hondt, cioè dividendo la cifra elettorale di ogni lista e gruppo di liste per 1, 2, 3, 4 ecc., sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e scegliendo, quindi, fra i quozienti ottenuti, i più alti in numero pari a quello dei seggi da assegnare. Il Metodo D’Hondt si applica anche per determinare l’attribuzione dei seggi tra le liste all’interno dei gruppi di liste.
Spetta, di diritto, un seggio a tutti i candidati alla carica di sindaco non eletti, collegati a una lista o a un gruppo di liste che hanno ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi spettanti complessivamente al gruppo di liste.
Per individuare gli eletti alla carica di consigliere, all’interno di ogni lista i candidati sono disposti in una graduatoria decrescente secondo la rispettiva cifra individuale. La cifra individuale è costituita dal totale dei voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune.
In caso di ammissione di un solo candidato alla carica di sindaco (disciplinato dall'articolo 71 della legge regionale 19/2013) è necessario in primo luogo accertare: a) se il candidato alla carica di sindaco ha riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti; b) se ha votato almeno il 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.
Solo se sussistono entrambe le condizioni il sindaco viene proclamato eletto e si procede all'attribuzione dei seggi alla lista.
In considerazione della sostanziale omogeneità nel Friuli Venezia Giulia tra il sistema elettorale dei comuni sino a 15.000 abitanti e quello dei comuni con popolazione superiore, possono essere consultate, in quanto compatibili, le disposizioni e le sentenze raccolte in "Attribuzione dei seggi nei comuni con più di 15.000 abitanti".