altre spese

Le spese relative agli onorari per i componenti degli uffici elettorali di sezione e degli altri uffici coinvolti nel procedimento elettorale, nonché quelle per il lavoro straordinario del personale degli enti locali, non esauriscono il novero delle spese occorrenti per lo svolgimento delle elezioni.
 
Vanno, infatti, considerate le spese relative a tutti gli stampati occorrenti per le consultazioni (comprese le schede di votazione), che fanno carico all’Amministrazione regionale, nonché le spese postali, le spese per i servizi di ordine pubblico e quelle relative ai tabelloni della propaganda elettorale. 
 
Le spese postali, connesse alle spedizioni derivanti dalle revisioni dinamiche straordinarie effettuate per le consultazioni, nonché le spedizioni delle tessere elettorali e ogni altra spedizione concernente le elezioni comunali, precedentemente all’approvazione della legge regionale 19/2013 facevano carico alla Regione, mentre per effetto di quanto previsto dalla stessa legge oggi rimangono a carico dei Comuni (articolo 74, comma 2, legge regionale 19/2013).
 
Le spese per i servizi di ordine pubblico, alloggiamento e trasporto della Forza pubblica, di scorta del materiale e di vigilanza fanno carico al Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno (Ministero dell’Interno, circolare 14 aprile 1984, n. 2397).
 
Per quanto riguarda l’acquisto e l’allestimento dei tabelloni di propaganda elettorale, tali spese fanno carico all’ente cui si riferiscono le elezioni e, in caso di contemporaneità, sono ripartite tra gli Enti interessati.
 
In caso di contemporaneità di elezioni, le spese per gli adempimenti comuni andranno ripartite tra i diversi Enti interessati alle consultazioni. In particolare, il caso di contemporaneità di elezioni amministrative con le elezioni politiche è disciplinato dall’articolo 2 del decreto legge 3 maggio 1976, n. 161, mentre quello di contemporaneità con le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo dall’articolo 2 del decreto – legge 21 maggio 1994, n. 300. Infine, il regime delle spese nel caso di contemporaneità con le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale è normato dagli articoli 63 e 64 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28.
 


normativa

  • DECRETO-LEGGE 3 maggio 1976, n. 161 - articolo 2 >
    modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota con il sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976

circolari

giurisprudenza

per approfondire

 
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