convocazione e svolgimento della prima seduta del consiglio

   

Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti deve essere convocata la prima seduta del consiglio comunale, che si svolgerà entro dieci giorni dalla convocazione (articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). Salvo una diversa disciplina statutaria e regolamentare dell'ente, la convocazione e la presidenza della prima seduta spetta al sindaco.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere che il consiglio sia presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta. Negli altri comuni il consiglio è sempre presieduto dal sindaco (articolo 2, comma 2, della legge regionale 19/2013).

Nella prima seduta i consigli devono obbligatoriamente procedere, oltre all’elezione del presidente del consiglio ove previsto, alla verifica della eleggibilità dei propri componenti, primo adempimento che deve precedere ogni altro atto, e alla elezione della commissione elettorale comunale (articolo 41 del decreto legislativo 267/2000). Nella stessa seduta, in tutti i comuni, il sindaco presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. Inoltre, il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta.

Infine va ricordato che alla prima seduta del consiglio possono legittimamente partecipare solo coloro che sono stati validamente proclamati eletti e non coloro che subentrano per surroga (Consiglio di Stato - V Sezione, 3 febbraio 2005, n. 279).

L'ordine del giorno della prima seduta del consiglio successiva alle elezioni è disciplinato dall'articolo 40 del decreto legislativo 267/2000 e non può essere interpretato da una norma statutaria (Consiglio di Stato - V Sezione, 22 novembre 2005, n. 6476).

 



normativa

  • LEGGE REGIONALE 4 luglio 1997, n. 23 >
    norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale

circolari

altra documentazione

giurisprudenza

  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 17 febbraio 2006, n. 640 >
    il termine perentorio di dieci giorni, di cui all’articolo 40, comma 1, del T.U. 267/2000, non può essere invocato nel caso di nuova convocazione del consiglio su invito del Prefetto per procedere alla rinnovazione della delibera di convalida degli eletti annullata dal T.A.R.
  • CORTE DI CASSAZIONE - I Sezione - 13 luglio 2007, n. 15678 >
    la procedura di cui all’articolo 69, del d.lgs. 267/2000 è prevista solo per la ipotesi in cui una causa di ineleggibilità si verifichi successivamente all’elezione, nel qual caso, prima di ogni provvedimento, si concede al candidato eletto di formulare osservazioni e di provvedere eventualmente all’eliminazione della causa di ineleggibilità sopravvenuta
 
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