Nella prima seduta successiva alle elezioni il primo adempimento dei consigli comunali è la convalida degli eletti; anche in assenza di reclami, l’organo consiliare deve verificare la sussistenza delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità di tutti i componenti (articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
In tale sede, il consiglio può esprimersi esclusivamente sull’esistenza o meno di cause ostative all’esercizio dell’elettorato passivo dei suoi componenti, e non sulla regolarità delle operazioni elettorali (Consiglio di Stato – V Sezione, 12 agosto 1991, n. 1114).
Nella seduta di insediamento (articolo 50, comma 11, del decreto legislativo 267/2000) il sindaco presta giuramento, dinanzi al consiglio comunale.
Il giuramento non è la condizione per l'assunzione delle funzioni, in quanto il sindaco si insedia non appena approvato il verbale dell'Ufficio elettorale preposto alla proclamazione dei risultati (Consiglio di Stato - V Sezione, 31 luglio 2006, n. 4694).
Allorchè lo Statuto lo preveda, nei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nella prima seduta viene eletto un presidente del consiglio. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti il consiglio è sempre presieduto dal sindaco (articolo 2, comma 2, della legge regionale 19/2013).
Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato (articolo 46 del decreto legislativo 267/2000).
Nel silenzio della legge, non si può ritenere che la mancata approvazione del programma di governo equivalga ad una mozione di sfiducia nei confronti del presentatore; pertanto, la sua mancata approvazione non impedisce al sindaco di esercitare le sue funzioni.