Il sindaco nomina i componenti della giunta comunale, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta. Rientra nei suoi poteri anche la revoca degli assessori, previa motivata comunicazione al consiglio (articolo 46, commi 2 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
Gli Statuti degli Enti disciplinano il numero massimo degli assessori che deve essere mantenuto entro il limite di legge (articolo 12, commi 38 e 39, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22). In particolare, il numero massimo degli assessori comunali non può essere superiore a 1/4 del numero dei consiglieri comunali, con arrotondamento all’unità superiore e computando nel calcolo il sindaco. Lo statuto comunale, nel rispetto della soglia massima stabilita dalla legge, può fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi. In ogni caso, a prescindere dall'effettivo adeguamento statutario, nell'ipotesi in cui lo statuto dell'Ente preveda la nomina di un numero di assessori superiore al massimo consentito dalla legge regionale, il sindaco dovrà attenersi al numero massimo indicato dalla legge regionale stessa. Nel diverso caso in cui lo statuto dell'Ente preveda la nomina di un numero di assessori inferiore al massimo consentito dalla legge regionale, il sindaco dovrà attenersi al numero massimo indicato dallo statuto in vigore.
Per quanto riguarda la composizione delle giunte comunali, nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, e ne da comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni (articolo 46, comma 2, del d.lgs. 267/2000, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 215/2012).
Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, invece, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico (articolo 1, comma 137, legge 7 aprile 2014, n. 56). Nel calcolo degli assessori va incluso anche il sindaco, a garanzia della rappresentanza di genere (Circolare Ministero dell'interno n. 6508 del 24 aprile 2014).
Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, gli assessori possono essere nominati dal sindaco anche al di fuori dei componenti del consiglio. Gli assessori "esterni" devono essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previsti per i consiglieri (Corte di cassazione - Sezioni civili: I Sezione, 6 marzo 2000, n. 2490). Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, invece, la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti sopra specificati, è ammessa solo in quanto sia prevista nello statuto (articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 267/2000).
La carica di consigliere comunale è compatibile con la carica di assessore nella rispettiva giunta (articolo 10, comma 5, della legge regionale 19/2013). Trova, inoltre, applicazione la norma che fa divieto alla nomina, nella giunta, del coniuge, degli ascendenti e discendenti, dei parenti e degli affini fino al terzo grado del sindaco (articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 267/2000).
La disposizione del decreto legislativo 267/2000 secondo cui il sindaco nella prima seduta del consiglio comunale successiva alle elezioni comunica la nomina dei componenti la giunta ha natura acceleratoria e, pertanto, il rinvio dell'incombenza alla seduta successiva non comporta la decadenza del consiglio comunale (Consiglio di Stato - V Sezione, 22 novembre 2005, n. 6476).