giunta comunale

Il sindaco nomina i componenti della giunta comunale, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta. Rientra nei suoi poteri anche la revoca degli assessori, previa motivata comunicazione al consiglio (articolo 46, commi 2 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

 

Gli Statuti degli Enti disciplinano il numero massimo degli assessori che deve essere mantenuto entro il limite di legge (articolo 12, commi 38 e 39, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22). In particolare, il numero massimo degli assessori comunali non può essere superiore a 1/4 del numero dei consiglieri comunali, con arrotondamento all’unità superiore e computando nel calcolo il sindaco. Lo statuto comunale, nel rispetto della soglia massima stabilita dalla legge, può fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi. In ogni caso, a prescindere dall'effettivo adeguamento statutario, nell'ipotesi in cui lo statuto dell'Ente preveda la nomina di un numero di assessori superiore al massimo consentito dalla legge regionale, il sindaco dovrà attenersi al numero massimo indicato dalla legge regionale stessa. Nel diverso caso in cui lo statuto dell'Ente preveda la nomina di un numero di assessori inferiore al massimo consentito dalla legge regionale, il sindaco dovrà attenersi al numero massimo indicato dallo statuto in vigore.

 

Per quanto riguarda la composizione delle giunte comunali, nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, e ne da comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni (articolo 46, comma 2, del d.lgs. 267/2000, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 215/2012).

 

Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, invece, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico (articolo 1, comma 137, legge 7 aprile 2014, n. 56). Nel calcolo degli assessori va incluso anche il sindaco, a garanzia della rappresentanza di genere (Circolare Ministero dell'interno n. 6508 del 24 aprile 2014).

 

Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, gli assessori possono essere nominati dal sindaco anche al di fuori dei componenti del consiglio. Gli assessori "esterni" devono essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previsti per i consiglieri (Corte di cassazione - Sezioni civili: I Sezione, 6 marzo 2000, n. 2490). Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, invece, la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti sopra specificati, è ammessa solo in quanto sia prevista nello statuto (articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 267/2000).

 

La carica di consigliere comunale è compatibile con la carica di assessore nella rispettiva giunta (articolo 10, comma 5, della legge regionale 19/2013). Trova, inoltre, applicazione la norma che fa divieto alla nomina, nella giunta, del coniuge, degli ascendenti e discendenti, dei parenti e degli affini fino al terzo grado del sindaco (articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 267/2000).

 

La disposizione del decreto legislativo 267/2000 secondo cui il sindaco nella prima seduta del consiglio comunale successiva alle elezioni comunica la nomina dei componenti la giunta ha natura acceleratoria e, pertanto, il rinvio dell'incombenza alla seduta successiva non comporta la decadenza del consiglio comunale (Consiglio di Stato - V Sezione, 22 novembre 2005, n. 6476).

 



normativa

circolari

altra documentazione

giurisprudenza

  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 6 marzo 2000, n. 2490 >
    l'assessore esterno nominato dal sindaco deve essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale; tali requisiti non è necessario che siano posseduti al momento della presentazione delle candidature a consigliere comunale. È, pertanto, legittima la nomina ad assessore esterno di colui che, avendo partecipato alle elezioni in condizioni di ineleggibilità ed essendo stato eletto, ha successivamente dato le dimissioni da consigliere e rimosso la causa di ineleggibilità
  • TRIBUNALE - Rimini - 16 marzo 2001, n. 196 >
    l'azione popolare non è esperibile per richiedere la decadenza della giunta comunale a seguito della dichiarazione giudiziaria di decadenza del sindaco che l’ha nominata. Tale istituto, per il suo carattere eccezionale, è proponibile solo per lo scopo fissato dalla legge e, cioè, per ottenere una pronuncia in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 16 marzo 2002, n. 3902 >
    poiché per gli assessori cosiddetti “esterni” non si può parlare di ineleggibilità in senso tecnico non essendo gli stessi eletti ma nominati, e nonostante il rinvio normativo di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 142/1990, agli stessi non si può applicare la disciplina dei termini per la rimozione delle relative cause di ineleggibilità (nel caso di specie: direttore generale della Azienda sanitaria locale nominato assessore provinciale)
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 6 marzo 2006, n. 1052 >
    legittimamente il presidente della provincia revoca l’incarico di assessore con motivazione riferita a dati di fatto, che fanno fede fino a querela di falso, che implicano l’affievolimento e il venir meno del rapporto fiduciario
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 21 gennaio 2009, n. 280 >
    la revoca dell’incarico di assessore non deve essere preceduta da una comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990 in quanto trattasi di incarico fiduciario che si fonda su valutazioni di opportunità politico-amministrativa
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 27 aprile 2010, n. 2357 >
    la revoca dell’incarico di assessore è posta essenzialmente nella disponibilità del sindaco o del presidente della provincia, i quali devono renderne motivata comunicazione, tendenzialmente diretta al mantenimento di un corretto rapporto collaborativo tra sindaco-giunta/presidente provinciale e il consiglio comunale o provinciale, il quale potrebbe eventualmente opporsi a un simile atto. L’atto di revoca di un assessore comunale non rientra tra gli atti politici per i quali è precluso il ricorso alla giustizia amministrativa
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Campania - Napoli - I Sezione - 10 marzo 2011, n. 1427 >
    le ragioni di opportunità politica poste alla base della nomina degli assessori comunali, che attribuiscono privilegio al dato politico rispetto a quello tecnico e tengono conto anche della necessità di rispettare il risultato elettorale conseguito dai singoli consiglieri comunali che potrebbero aspirare alla nomina, non possono in alcun caso costituire ostacolo per la concreta applicazione del precetto sancito dall’articolo 51 della Costituzione in materia di pari opportunità
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 10 luglio 2012, n. 4057 >
    il procedimento di revoca dell’incarico assessorile non richiede l’avvio del procedimento in quanto l’assessore non può opporvisi e la sua partecipazione diventa recessiva in un quadro normativo in cui ogni valutazione è rimessa in modo esclusivo al Sindaco
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Puglia - Lecce - I Sezione - 7 febbraio 2013, n. 289 >
    in caso di assenza di donne all’interno della maggioranza consiliare, il Sindaco non può ritenersi tout court esonerato dall’obbligo di nomina di assessori di sesso femminile, occorrendo invece che egli svolga un minimun di indagini conoscitive, tese ad individuare, all’interno della società civile, personalità femminili in possesso di quelle qualità, doti professionali nonché condivisione dei valori etico-politici della maggioranza, necessarie per ricoprire l’incarico di componente della giunta comunale. Pertanto il decreto di nomina di una giunta che non dia motivazione nel punto della mancata nomina di assessori di sesso femminile è illegittimo

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