elettorato passivo

Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato organica sistemazione alla disciplina dell’elettorato passivo negli organi dei comuni e delle province, prevedendo tre forme di limitazione di tale diritto: l’incandidabilità, l’ineleggibilità e l’incompatibilità. Oltre a quelle elencate nel decreto legislativo 267/2000, esistono anche altre cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa regionale. Va ricordato anche che l'incompatibilità tra le cariche di assessore e di consigliere comunale, prevista dalla normativa statale, non trova applicazione nei comuni e nelle province della Regione (art. 6 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10).

L’ incandidabilità comporta il divieto di candidatura per coloro che hanno riportato condanne per determinati delitti e la sospensione dalla carica per coloro che hanno in corso procedimenti penali per determinati reati. Al divieto di candidatura si accompagna la previsione della nullità dell’elezione.

L’ ineleggibilità coinvolge coloro che, in ragione dell’ufficio o dell’incarico ricoperto, possono trovarsi in condizione di vantaggio nella competizione elettorale.

L’ incompatibilità riguarda coloro che possono trovarsi in conflitto di interessi con l’ente, in quanto portatori di interessi propri o dei congiunti, che possono confliggere con quelli dell’ente locale.

Ogni cittadino elettore può promuovere un’azione (cfr. Azione popolare) innanzi al giudice ordinario per far dichiarare la decadenza di un eletto che si trova in una delle situazioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità.

Per la loro natura di eccezione al dettato dell’articolo 51 della Costituzione, le norme in materia di ineleggibilità sono soggette alla “stretta interpretazione”, escludendo estensioni e analogie (Corte di Cassazione – Sezioni civili: Sezioni Unite, 13 maggio 1972, n. 1440).

Poiché il decreto legislativo 267/2000 ha riprodotto i contenuti della precedente normativa in materia di limitazioni al diritto all’elettorato passivo, nella trattazione di questo argomento è stato tenuto conto delle interpretazioni (sentenze, pareri, circolari, ecc.) che erano intervenute su tale previgente disciplina. Chi consulta queste pagine deve, perciò, riferire i richiami normativi superati alle corrispondenti e nuove norme in materia dettate dal citato decreto legislativo 267/2000.

Sono eleggibili alle cariche di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale tutti gli elettori (articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 267/2000). Sono elettori tutti i cittadini italiani che hanno compiuto il diciottesimo anno di età (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223) e non si trovano in una delle situazioni elencate all’articolo 2 del citato d.P.R. 223/1967.

Possono essere eletti alla carica di consigliere comunale e consigliere circoscrizionale anche i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea residenti in Italia (articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197).

Nessuno può presentarsi come candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in più di un comune o di una provincia; nessuno può presentarsi come candidato alla carica di consigliere in più di due province, di due comuni, di due circoscrizioni; i consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica non possono candidarsi per una carica analoga in altra provincia, comune o circoscrizione (articolo 56 del decreto legislativo 267/2000).

Il candidato eletto contemporaneamente consigliere in due province, comuni o circoscrizioni deve optare per una delle due cariche (articolo 57 del decreto legislativo 267/2000).

Allorché un soggetto acquisti il diritto all’elettorato, per compimento del 18° anno di età, il giorno delle elezioni, può presentare la dichiarazione di accettazione della candidatura apponendovi la propria sottoscrizione, seppur ancora minorenne, senza necessità di sottoscrizione del genitore. Ciò in quanto l’attribuzione del diritto alla eleggibilità, con il compimento del 18° anno di età il giorno delle elezioni, implica anche la potestà di compiere tutti gli atti prodromici e necessari a concretizzare il diritto di elettorato passivo (sentenza del T.A.R. Sicilia – Palermo 12 ottobre 2000, n. 1798).
I cittadini extracomunitari, come non godono del diritto all’elettorato attivo, non godono del diritto all’elettorato passivo, nemmeno per le elezioni dei consigli circoscrizionali (Consiglio di Stato - I e II Sezione, 6 luglio 2005, n. 11074/04).
 



 
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