Vari uffici elettorali sono preposti a garantire un corretto svolgimento del procedimento
elettorale.
La
Commissione elettorale comunale provvede alla tenuta e revisione dell’albo delle
persone idonee all’ufficio di scrutatore, nonché alla nomina degli scrutatori stessi tra il 25° e
il 20° giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
La
Commissione elettorale circondariale esamina le operazioni di tenuta e revisione
delle liste elettorali compiute dal responsabile dell’ufficio elettorale che agisce in veste di
Ufficiale elettorale nella formazione delle liste elettorali. Decide inoltre sui ricorsi avverso
tali operazioni, approva ogni sei mesi gli elenchi degli elettori, una volta convocati i comizi
elettorali predispone l’elenco definitivo degli aventi diritto al voto. È compito della Commissione
elettorale circondariale anche procedere alle operazioni di ammissione o ricusazione delle
candidature e delle liste presentate per le elezioni per il rinnovo degli organi dei comuni.
L’
Ufficio elettorale di sezione è l’organo competente a gestire le operazioni di
votazione per tutte le elezioni. Si insedia alla vigilia del voto ed esaurisce la sua attività con
la chiusura del verbale contenente i risultati elettorali della Sezione. È composto da un
presidente, quattro scrutatori ed un segretario.
Due Uffici presiedono alla proclamazione dei risultati nelle elezioni per il rinnovo degli
organi dei comuni: l’
Adunanza dei Presidenti, nei comuni con popolazione
sino a 15.000 abitanti - e con più di una Sezione elettorale -, composta dai
presidenti di tutti gli Uffici elettorali di sezione del comune, e l’
Ufficio centrale, nei comuni con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti, composto da un presidente e sei membri.
Per quanto riguarda le
elezioni provinciali, poiché l’elezione dei consigli provinciali è effettuata
sulla base di collegi uninominali, presso il Tribunale – per ogni collegio elettorale – è
costituito un
Ufficio elettorale circoscrizionale, con il compito di riassumere, concluse le
operazioni di scrutinio dei singoli Uffici elettorali di sezione, i risultati elettorali del
collegio. Inoltre, presso la Corte d’appello ovvero il Tribunale del capoluogo di provincia, viene
costituito l’
Ufficio elettorale centrale, con il compito di esaminare, approvandole o
ricusandole, le candidature per il rinnovo degli organi delle province e di proclamare gli eletti
sulla base dei risultati di ogni collegio trasmessi dagli uffici elettorali circoscrizionali.