uffici elettorali e circoscrizioni elettorali

Vari uffici elettorali sono preposti a garantire un corretto svolgimento del procedimento elettorale.
La Commissione elettorale comunale provvede alla tenuta e revisione dell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore, nonché alla nomina degli scrutatori stessi tra il 25° e il 20° giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
La Commissione elettorale circondariale esamina le operazioni di tenuta e revisione delle liste elettorali compiute dal responsabile dell’ufficio elettorale che agisce in veste di Ufficiale elettorale nella formazione delle liste elettorali. Decide inoltre sui ricorsi avverso tali operazioni, approva ogni sei mesi gli elenchi degli elettori, una volta convocati i comizi elettorali predispone l’elenco definitivo degli aventi diritto al voto. È compito della Commissione elettorale circondariale anche procedere alle operazioni di ammissione o ricusazione delle candidature e delle liste presentate per le elezioni per il rinnovo degli organi dei comuni.
L’ Ufficio elettorale di sezione è l’organo competente a gestire le operazioni di votazione per tutte le elezioni. Si insedia alla vigilia del voto ed esaurisce la sua attività con la chiusura del verbale contenente i risultati elettorali della Sezione. È composto da un presidente, quattro scrutatori ed un segretario.
Due Uffici presiedono alla proclamazione dei risultati nelle elezioni per il rinnovo degli organi dei comuni: l’ Adunanza dei Presidenti, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti - e con più di una Sezione elettorale -, composta dai presidenti di tutti gli Uffici elettorali di sezione del comune, e l’ Ufficio centrale, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, composto da un presidente e sei membri.
Per quanto riguarda le elezioni provinciali, poiché l’elezione dei consigli provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali, presso il Tribunale – per ogni collegio elettorale – è costituito un Ufficio elettorale circoscrizionale, con il compito di riassumere, concluse le operazioni di scrutinio dei singoli Uffici elettorali di sezione, i risultati elettorali del collegio. Inoltre, presso la Corte d’appello ovvero il Tribunale del capoluogo di provincia, viene costituito l’ Ufficio elettorale centrale, con il compito di esaminare, approvandole o ricusandole, le candidature per il rinnovo degli organi delle province e di proclamare gli eletti sulla base dei risultati di ogni collegio trasmessi dagli uffici elettorali circoscrizionali.



 
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