Il procedimento elettorale per il rinnovo degli organi dei comuni e delle province ha inizio con
la fissazione della data delle elezioni. Nel Friuli Venezia Giulia la data delle elezioni è fissata
dal Presidente della Regione con proprio decreto, mentre alla convocazione dei comizi elettorali
provvede l’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.
Dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi,
i consigli (comunale o provinciale) limitano la propria attività agli
atti urgenti e improrogabili.
Il rinvio delle elezioni è previsto solo per cause di forza maggiore.
Nel caso di annullamento delle operazioni, si procede alla loro rinnovazione a seguito di
sentenza. La giurisdizione competente all’esame dei ricorsi in questa materia è quella del giudice
amministrativo.