I mezzi di propaganda elettorale e di conseguenza la disciplina della materia, hanno risentito in modo evidente dello sviluppo dei mezzi di informazione e di comunicazione.
Alla propaganda murale, fonica e con stampati (legge 24 aprile 1975, n. 130 e legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, cui fa rinvio la legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18), si è affiancata l’informazione e la propaganda radiotelevisiva e a mezzo carta stampata (disciplinate dalle leggi 10 dicembre 1993, n. 515 e 22 febbraio 2000, n. 28) e la propaganda mediante e-mail, internet, sms e telefono, che sono le forme più usate oggi dai candidati e dalle formazione politiche (si veda in merito il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 7 settembre 2005).
Il legislatore è intervenuto anche con l’intento di garantire la neutralità della pubblica amministrazione e degli enti pubblici, prima vietando forme di propaganda istituzionale, poi, con la cd. legge sulla par condicio (legge 22 febbraio 2000, n. 28), introducendo il principio del divieto di comunicazione istituzionale nel periodo preelettorale.
Si ricorda che tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale devono indicare il nominativo del committente responsabile.
Per completezza d’informazione, in questa sezione viene riportata la documentazione in materia di agevolazioni, finanziamenti e contributi a favore di partiti e candidati, pubblicità delle spese di propaganda e pubblicità della situazione patrimoniale degli eletti.