presentazione e ammissione delle candidature

Fissata la data delle elezioni e convocati i comizi, il procedimento elettorale prosegue prima con la presentazione delle candidature per la carica di presidente della provincia o sindaco e di consigliere provinciale o comunale e poi con la loro ammissione da parte degli uffici a ciò preposti. La legge disciplina dettagliatamente la procedura di presentazione delle candidature, che avviene per gruppi e liste di candidati, a seconda che si tratti di elezioni provinciali o comunali. Per quanto riguarda la composizione dei consigli, per le elezioni provinciali le candidature sono presentate per collegi uninominali, mentre nel caso di quelli comunali sono presentate liste di candidati che interessano l’intero territorio comunale.

Tutti i gruppi di candidati, per le elezioni provinciali, e tutte le liste, per le elezioni comunali, devono essere presentati da un determinato numero di elettori le cui firme devono essere autenticate da un pubblico ufficiale; nel Friuli Venezia Giulia la raccolta di firme si rende necessaria anche nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti.

Ogni candidato deve presentare la dichiarazione di accettazione della candidatura. Nessuna norma contempla il caso della rinuncia alla candidatura già presentata, ma sul caso si è formata una giurisprudenza consolidata.

Con i gruppi di candidati e con le liste devono essere presentate le dichiarazioni di collegamento con i candidati alla carica di presidente della provincia o di sindaco, il contrassegno elettorale, il programma amministrativo della lista o del gruppo, i nominativi dei delegati.

Gli organi competenti alla decisione di ammissione e ricusazione sono la Commissione elettorale circondariale nel caso di elezioni comunali e l’Ufficio elettorale centrale nel caso di elezioni provinciali.



 
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