Fissata la data delle elezioni e convocati i comizi, il procedimento elettorale
prosegue prima con la presentazione delle candidature per la carica di presidente della provincia o
sindaco e di consigliere provinciale o comunale e poi con la loro ammissione da parte degli uffici
a ciò preposti. La legge disciplina dettagliatamente la procedura di presentazione delle
candidature, che avviene per gruppi e liste di candidati, a seconda che si tratti di elezioni
provinciali o comunali. Per quanto riguarda la composizione dei consigli, per le elezioni
provinciali le candidature sono presentate per collegi uninominali, mentre nel caso di quelli
comunali sono presentate liste di candidati che interessano l’intero territorio comunale.
Tutti i gruppi di candidati, per le elezioni provinciali, e tutte le liste, per le elezioni
comunali, devono essere presentati da un determinato numero di elettori le cui firme devono essere
autenticate da un pubblico ufficiale; nel Friuli Venezia Giulia la raccolta di firme si rende
necessaria anche nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti.
Ogni candidato deve presentare la dichiarazione di accettazione della candidatura. Nessuna
norma contempla il caso della rinuncia alla candidatura già presentata, ma sul caso si è formata
una giurisprudenza consolidata.
Con i gruppi di candidati e con le liste devono essere presentate le dichiarazioni di
collegamento con i candidati alla carica di presidente della provincia o di sindaco, il
contrassegno elettorale, il programma amministrativo della lista o del gruppo, i nominativi dei
delegati.
Gli organi competenti alla decisione di ammissione e ricusazione sono la Commissione
elettorale circondariale nel caso di elezioni comunali e l’Ufficio elettorale centrale nel caso di
elezioni provinciali.