L’Ufficio elettorale di sezione è l’organo chiamato a garantire la regolarità
delle operazioni di votazione e di scrutinio.
L’
Ufficio elettorale di sezione si insedia alle ore 16.00 del giorno precedente la
votazione (articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570). Le
operazioni di votazione si svolgono, sia in occasione del primo turno che del ballottaggio, la
domenica dalle ore 08.00 alle ore 22.00 e il lunedì dalle ore 07.00 alle ore 15.00 (articolo 11
della legge 25 marzo 1993, n. 81). Subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione, hanno
inizio le operazioni di scrutinio.
Tutte le operazioni dell’Ufficio elettorale di sezione sono registrate nel
verbale, redatto in duplice copia, firmato dai componenti l’ufficio e dai
rappresentanti delle liste o dei gruppi di candidati che lo richiedono; il verbale ha valore
probatorio fino a prova di falso.
Almeno tre componenti l’Ufficio elettorale di sezione, tra cui il presidente o il
vicepresidente, devono essere sempre presenti alle operazioni elettorali (articolo 25 del d.P.R.
570/1960).
Le istruzioni del Ministero dell’interno agli Uffici di sezione (nel Friuli Venezia Giulia,
del Servizio elettorale della Regione), che hanno carattere integrativo ed esplicativo della
normativa, non possono assumere una rilevanza tale da determinare, in caso di loro violazione, la
nullità del procedimento (Consiglio di Stato – V Sezione, 10 luglio 1981, n. 345 e 2 ottobre 2002,
n. 5157); anche l’inosservanza delle formalità prescritte dalla normativa determina la nullità del
procedimento solo quando impedisce l’accertamento della regolarità delle operazioni (Consiglio di
Stato – V Sezione, 16 ottobre 1981, n. 452). Tuttavia alcune violazioni, proprio perché incidono
sulla regolarità del procedimento, determinano la
nullità
delle operazioni: è il caso dell’apertura dell’urna, che non è mai ammessa prima
dell’inizio delle operazioni di scrutinio (Consiglio di Stato – V Sezione, 18 gennaio 1996, n. 70),
se non con la sola eccezione, riscontrata in giurisprudenza, della necessità di rimuovere
l'ostruzione formatasi al suo imbocco che impedisce l'inserimento di ulteriori schede
(Consiglio di Stato – V Sezione, 13 febbraio 1998, n. 171).