esercizio del diritto di voto

Il voto è personale, ed uguale, libero e segreto (articolo 48 della Costituzione).
Principio generale è che l’elettore per votare si deve recare presso il seggio. Tuttavia il legislatore, per tutelare il principio costituzionale del diritto di voto, è ripetutamente intervenuto per garantire il diritto medesimo in favore di categorie di elettori impossibilitati a recarsi personalmente alla sezione elettorale ovvero ad esprimere il voto personalmente.
Si tratta degli elettori ricoverati il giorno delle elezioni in luoghi di cura (cfr. Degenti in sezioni ospedaliere, Degenti in luoghi di cura da 100 a 199 posti letto, Degenti in luoghi di cura con meno di 100 posti letto ed elettori ammessi al voto domiciliare), dei detenuti aventi diritto di voto, dei militari fuori comune per motivi di servizio, dei marittimi e degli aviatori lontani dal comune di residenza per motivi di imbarco (cfr. Militari e naviganti), degli elettori impossibilitati materialmente ad esprimere in modo personale il voto (cfr. Voto assistito) e degli elettori non deambulanti (cfr. Disabili).



 
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