Il voto è personale, ed uguale, libero e segreto (articolo 48 della
Costituzione).
Principio generale è che l’elettore per votare si deve recare presso il seggio. Tuttavia il
legislatore, per tutelare il principio costituzionale del diritto di voto, è ripetutamente
intervenuto per garantire il diritto medesimo in favore di categorie di
elettori impossibilitati a recarsi personalmente alla sezione elettorale ovvero ad
esprimere il voto personalmente.
Si tratta degli elettori ricoverati il giorno delle elezioni in luoghi di cura (cfr. Degenti
in sezioni ospedaliere, Degenti in luoghi di cura da 100 a 199 posti letto, Degenti in luoghi di
cura con meno di 100 posti letto ed elettori ammessi al voto domiciliare), dei detenuti aventi
diritto di voto, dei militari fuori comune per motivi di servizio, dei marittimi e degli aviatori
lontani dal comune di residenza per motivi di imbarco (cfr. Militari e naviganti), degli elettori
impossibilitati materialmente ad esprimere in modo personale il voto (cfr. Voto assistito) e degli
elettori non deambulanti (cfr. Disabili).