modalità di espressione del voto

Le modalità con cui l’elettore può esprimere il proprio voto variano, fermi restando alcuni principi generali fissati in legge e pacifici nella giurisprudenza, a seconda del sistema elettorale previsto per i vari tipi di elezione (provinciali, comunali nei comuni con più di 15.000 abitanti, comunali nei comuni sino a 15.000 abitanti).
I principi fondamentali si rinvengono in primo luogo nella Costituzione: personalità, uguaglianza, libertà e segretezza del voto. Accanto a questi, la normativa elettorale ha anche introdotto il principio di salvaguardia della validità del voto, in base al quale l’interpretazione da darsi deve essere sempre favorevole al mantenimento della validità del voto, quando sia comunque possibile desumere l’effettiva volontà dell’elettore e quando non sussistano dei segni di riconoscimento.
In seguito all’introduzione dell’elezione diretta del presidente della provincia e del sindaco, in un’ unica scheda l’elettore vota per l’elezione del presidente o del sindaco e per l'elezione del consiglio provinciale o comunale. La materia è disciplinata dalla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 e dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 10, che riproducono, seppur con delle eccezioni, le norme già contenute nella legge 25 marzo 1993, n. 81. In ambito nazionale, il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha riprodotto al Capo III del Titolo III della Parte I le norme contenute negli abrogati articoli della legge 81/1993, relative al sistema elettorale nelle elezioni amministrative. Pertanto, chi consulta queste pagine deve riferire le citazioni degli articoli della legge 81/1993 e del decreto legislativo 267/2000, contenute in particolare nella raccolta giurisprudenziale, ai corrispondenti articoli delle leggi regionali 14/1995 e 10/1999, avendo però presenti le diversità fra normativa statale e regionale.



 
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