Le modalità con cui l’elettore può esprimere il proprio voto variano, fermi
restando alcuni principi generali fissati in legge e pacifici nella giurisprudenza, a seconda del
sistema elettorale previsto per i vari tipi di elezione (provinciali, comunali nei comuni con più
di 15.000 abitanti, comunali nei comuni sino a 15.000 abitanti).
I principi fondamentali si rinvengono in primo luogo nella Costituzione: personalità,
uguaglianza, libertà e segretezza del voto. Accanto a questi, la normativa elettorale ha anche
introdotto il principio di
salvaguardia della validità del voto, in base al quale l’interpretazione da darsi
deve essere sempre favorevole al mantenimento della validità del voto, quando sia comunque
possibile desumere l’effettiva volontà dell’elettore e quando non sussistano dei segni di
riconoscimento.
In seguito all’introduzione dell’elezione diretta del presidente della provincia e del
sindaco, in un’
unica scheda l’elettore vota per l’elezione del presidente o del sindaco e per
l'elezione del consiglio provinciale o comunale. La materia è disciplinata dalla legge regionale 9
marzo 1995, n. 14 e dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 10, che riproducono, seppur con delle
eccezioni, le norme già contenute nella legge 25 marzo 1993, n. 81. In ambito nazionale, il decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha riprodotto al Capo III del Titolo III della Parte I le norme
contenute negli abrogati articoli della legge 81/1993, relative al sistema elettorale nelle
elezioni amministrative. Pertanto, chi consulta queste pagine deve riferire le citazioni degli
articoli della legge 81/1993 e del decreto legislativo 267/2000, contenute in particolare nella
raccolta giurisprudenziale, ai corrispondenti articoli delle leggi regionali 14/1995 e 10/1999,
avendo però presenti le diversità fra normativa statale e regionale.