attribuzione dei seggi, proclamazione degli eletti e ricorsi

La legge 25 marzo 1993, n. 81 ha modificato in modo sostanziale il sistema di elezione degli organi delle province e dei comuni. Infatti, con l’obiettivo di dare stabilità agli organi di governo locali e di stabilire una netta distinzione tra funzioni di governo – spettanti all’esecutivo locale – e di controllo – spettanti all’organo consiliare -, ha introdotto l’ elezione diretta del presidente della provincia e del sindaco.
Nel Friuli Venezia Giulia, Regione alla quale è attribuita in materia una competenza legislativa di tipo esclusivo, il sistema elettorale per le province e i comuni è disciplinato da specifiche leggi regionali che riproducono, sia pure con qualche differenza, il sistema previsto della normativa statale.
Tale sistema prevede: l’elezione diretta del presidente della provincia e del sindaco; nelle province e nei comuni con più di 15.000 abitanti, un eventuale secondo turno di votazione (ballottaggio); l’attribuzione dei seggi di consigliere provinciale e comunale con metodo proporzionale (metodo D’Hondt), con il correttivo rappresentato dall’a ttribuzione di un premio di maggioranza alle liste collegate con il presidente/sindaco eletto.
Nelle province e nei comuni con più di 15.000 abitanti, l’attribuzione del premio di maggioranza è subordinata al conseguimento del 40% dei voti validi.
Chiuso il procedimento elettorale con la proclamazione degli eletti, si apre la fase dell'eventuale contenzioso elettorale.



 
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