La legge 25 marzo 1993, n. 81 ha modificato in modo sostanziale il sistema di
elezione degli organi delle province e dei comuni. Infatti, con l’obiettivo di dare stabilità agli
organi di governo locali e di stabilire una netta distinzione tra funzioni di governo – spettanti
all’esecutivo locale – e di controllo – spettanti all’organo consiliare -, ha introdotto l’
elezione diretta del presidente della provincia e del sindaco.
Nel Friuli Venezia Giulia, Regione alla quale è attribuita in materia una competenza
legislativa di tipo esclusivo, il sistema elettorale per le province e i comuni è disciplinato da
specifiche leggi regionali che riproducono, sia pure con qualche differenza, il
sistema previsto della normativa statale.
Tale sistema prevede: l’elezione diretta del presidente della provincia e del sindaco; nelle
province e nei
comuni con più di 15.000 abitanti, un eventuale secondo turno di votazione (ballottaggio); l’attribuzione dei seggi di consigliere provinciale e comunale con
metodo proporzionale (metodo D’Hondt), con il correttivo rappresentato dall’a
ttribuzione di un
premio di maggioranza alle liste collegate con il presidente/sindaco eletto.
Nelle province e nei comuni con più di 15.000 abitanti, l’attribuzione del premio di
maggioranza è subordinata al conseguimento del 40% dei voti validi.
Chiuso il procedimento elettorale con la proclamazione degli eletti, si apre la fase
dell'eventuale contenzioso elettorale.