organi eletti

Concluso il procedimento elettorale con la proclamazione degli eletti, il presidente della provincia e il sindaco si insediano immediatamente e da quel momento sono abilitati a compiere gli atti di propria competenza.

In particolare, entro 10 giorni dalla proclamazione, devono convocare la prima seduta del consiglio, nella quale sono posti in essere alcuni adempimenti preliminari al funzionamento dell’organo: la convalida degli eletti, il giuramento del sindaco (il presidente della provincia giura dinanzi al Presidente della Regione o ad un Assessore regionale delegato) e l’elezione del presidente del consiglio comunale e provinciale.

Nella stessa seduta, il presidente della provincia e il sindaco comunicano la composizione della giunta; nei termini fissati dallo statuto, presentano al consiglio provinciale e comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.



 
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