Presidente della provincia e sindaco nominano i componenti della giunta provinciale e comunale, dandone comunicazione ai rispettivi consigli nella prima seduta. Rientra nei loro poteri anche la revoca degli assessori, previa motivata comunicazione al consiglio (articolo 46, commi 2 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
Gli Statuti degli Enti disciplinano il numero massimo degli assessori che deve essere mantenuto entro il limite di legge (articolo 12, commi 38 e 39, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22). Il numero massimo degli assessori comunali non può essere superiore a 1/4 del numero dei consiglieri comunali, con arrotondamento all’unità superiore e computando nel calcolo il sindaco. Il numero massimo degli assessori provinciali non può essere superiore a 1/5 del numero dei consiglieri provinciali, con arrotondamento all’unità superiore e computando nel calcolo il presidente della provincia. Nulla esclude che gli statuti provinciali e comunali prevedano anche un numero minimo e un numero massimo di assessori (Ministero dell’interno, circolare 19 novembre 1999, n. 7).
Gli assessori "esterni" devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità previsti per i consiglieri (Corte di cassazione - Sezioni civili: I Sezione, 6 marzo 2000, n. 2490).
Nel Friuli Venezia Giulia non si applica la norma statale che prevede l’incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere (articolo 6 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10). Trova, invece, applicazione la norma che fa divieto alla nomina, nella giunta, del coniuge, degli ascendenti e discendenti, dei parenti e degli affini fino al terzo grado del sindaco e del presidente della provincia (articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 267/2000).
La disposizione del decreto legislativo 267/2000 secondo cui il sindaco nella prima seduta del consiglio comunale successiva alle elezioni comunica la nomina dei componenti la giunta ha natura acceleratoria e, pertanto, il rinvio dell'incombenza alla seduta successiva non comporta la decadenza del consiglio comunale (Consiglio di Stato - V Sezione, 22 novembre 2005, n. 6476).