giunta provinciale e comunale

 

 

 

 

Presidente della provincia e sindaco nominano i componenti della giunta provinciale e comunale, dandone comunicazione ai rispettivi consigli nella prima seduta. Rientra nei loro poteri anche la revoca degli assessori, previa motivata comunicazione al consiglio (articolo 46, commi 2 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Gli Statuti degli Enti disciplinano il numero massimo degli assessori che deve essere mantenuto entro il limite di legge (articolo 12, commi 38 e 39, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22). Il numero massimo degli assessori comunali non può essere superiore a 1/4 del numero dei consiglieri comunali, con arrotondamento all’unità superiore e computando nel calcolo il sindaco. Il numero massimo degli assessori provinciali non può essere superiore a 1/5 del numero dei consiglieri provinciali, con arrotondamento all’unità superiore e computando nel calcolo il presidente della provincia. Nulla esclude che gli statuti provinciali e comunali prevedano anche un numero minimo e un numero massimo di assessori (Ministero dell’interno, circolare 19 novembre 1999, n. 7).

Gli assessori "esterni" devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità previsti per i consiglieri (Corte di cassazione - Sezioni civili: I Sezione, 6 marzo 2000, n. 2490).

Nel Friuli Venezia Giulia non si applica la norma statale che prevede l’incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere (articolo 6 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10). Trova, invece, applicazione la norma che fa divieto alla nomina, nella giunta, del coniuge, degli ascendenti e discendenti, dei parenti e degli affini fino al terzo grado del sindaco e del presidente della provincia (articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 267/2000).

La disposizione del decreto legislativo 267/2000 secondo cui il sindaco nella prima seduta del consiglio comunale successiva alle elezioni comunica la nomina dei componenti la giunta ha natura acceleratoria e, pertanto, il rinvio dell'incombenza alla seduta successiva non comporta la decadenza del consiglio comunale (Consiglio di Stato - V Sezione, 22 novembre 2005, n. 6476).

 



normativa

circolari

altra documentazione

giurisprudenza

  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili: I Sezione, 6 marzo 2000, n. 2490 >
    l'assessore esterno nominato dal sindaco deve essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale; tali requisiti non è necessario che siano posseduti al momento della presentazione delle candidature a consigliere comunale. È, pertanto, legittima la nomina ad assessore esterno di colui che, avendo partecipato alle elezioni in condizioni di ineleggibilità ed essendo stato eletto, ha successivamente dato le dimissioni da consigliere e rimosso la causa di ineleggibilità
  • TRIBUNALE - Rimini, 16 marzo 2001, n. 196 >
    l'azione popolare non è esperibile per richiedere la decadenza della giunta comunale a seguito della dichiarazione giudiziaria di decadenza del sindaco che l’ha nominata. Tale istituto, per il suo carattere eccezionale, è proponibile solo per lo scopo fissato dalla legge e, cioè, per ottenere una pronuncia in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità.
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili: I Sezione, 16 marzo 2002, n. 3902 >
    poiché per gli assessori cosiddetti “esterni” non si può parlare di ineleggibilità in senso tecnico non essendo gli stessi eletti ma nominati, e nonostante il rinvio normativo di cui all’art. 33, comma 3, della legge 142/1990, agli stessi non si può applicare la disciplina dei termini per la rimozione delle relative cause di ineleggibilità (nel caso di specie: direttore generale della Azienda sanitaria locale nominato assessore provinciale)
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione, 6 marzo 2006, n. 1052 >
    legittimamente il presidente della provincia revoca l’incarico di assessore con motivazione riferita a dati di fatto, che fanno fede fino a querela di falso, che implicano l’affievolimento e il venir meno del rapporto fiduciario
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione, 23 gennaio 2007, n. 209 >
    il provvedimento sindacale di revoca dell’assessore comunale non rientra tra gli atti politici per i quali è precluso il ricorso alla giustizia amministrativa. La revoca dell’incarico di assessore è immune dalla previa comunicazione di avvio del procedimento in considerazione della specifica disciplina normativa vigente in materia in quanto la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al sindaco, alla cui esclusiva competenza sono rimesse la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi per amministrare il comune
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione, 21 gennaio 2009, n. 280 >
    la revoca dell’incarico di assessore non deve essere preceduta da una comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della l. 241/1990 in quanto trattasi di incarico fiduciario che si fonda su valutazioni di opportunità politico-amministrativa
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Campania - Napoli - Sezione I, 10 marzo 2011, n. 1427 >
    le ragioni di opportunità politica poste alla base della nomina degli assessori comunali, che attribuiscono privilegio al dato politico rispetto a quello tecnico e tengono conto anche della necessità di rispettare il risultato elettorale conseguito dai singoli consiglieri comunali che potrebbero aspirare alla nomina, non possono in alcun caso costituire ostacolo per la concreta applicazione del precetto sancito dall’articolo 51 della Costituzione in materia di pari opportunità
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione, 10 luglio 2012, n. 4057 >
    il procedimento di revoca dell’incarico assessorile non richiede l’avvio del procedimento in quanto l’assessore non può opporvisi e la sua partecipazione diventa recessiva in un quadro normativo in cui ogni valutazione è rimessa in modo esclusivo al Sindaco

per approfondire

 
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