La durata in carica degli organi è fissata dalla legge, tuttavia, nel corso del
mandato elettivo, possono verificarsi circostanze che determinano la cessazione anticipata degli
organi stessi. Al riguardo si precisa che nella Regione Friuli Venezia Giulia continuano a trovare
applicazione le disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, in virtù del rinvio statico operato
dall’articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23. Il legislatore regionale ha
infatti previsto che, per lo scioglimento e la sospensione dei consigli comunali e provinciali,
nonché per la rimozione e la sospensione degli amministratori degli stessi, fino a quando non sia
diversamente disposto con legge regionale, continua a trovare applicazione la normativa statale
allora vigente (articoli 37, 37-bis, 39 e 40 della legge 142/1990).
I provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di nomina
dei relativi commissari sono adottati dal
Presidente della Regione, su conforme
deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore
regionale competente in materia di autonomie locali. Iniziata la procedura di scioglimento dei
consigli comunali o provinciali ed in attesa del relativo decreto di scioglimento,
l’Assessore competente in materia di autonomie locali, per motivi di grave e
urgente necessità,
può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni,
i consigli stessi e
nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell’ente. La
sospensione può quindi essere disposta, nei casi di scioglimento che comportano la nomina di un
commissario straordinario, al fine di assicurare la continuità dell’azione
amministrativa dell'ente, nelle more dell’emanazione del decreto di scioglimento.
Rimangono di competenza degli organi dello Stato i provvedimenti adottati per gravi motivi
di ordine pubblico o in forza della normativa antimafia, disciplinati dal decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (articoli 141, 143 e seguenti).
Alla normativa del decreto legislativo 267/2000 si fa inoltre riferimento nelle evenienze in
cui si debbano applicare gli istituti delle dimissioni dalla carica di consigliere e surroga,
nonché della decadenza dei consiglieri comunali e provinciali per mancata partecipazione ai lavori
del consiglio.