La propaganda mediante affissioni relativa alle elezioni provinciali e comunali è disciplinata dalla legge 4 aprile 1956, n. 212.
Per le altre forme di propaganda - radiotelevisiva e mediante spazi pubblicitari sulla carta stampata – trovano applicazione le disposizioni in materia di “par condicio” (in primis la legge 28/2000).
In generale tutte le disposizioni in materia di propaganda, disciplinano divieti e facoltà finalizzati a porre tutti i competitori in condizione di parità fra loro ed a scoraggiare forme di propaganda particolarmente costose e spettacolari.
A partire dal 45° giorno antecedente il voto, giovedì 28 febbraio 2008, la comunicazione politica radiotelevisiva e la diffusione di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica sono ammesse solo nelle forme stabilite dalla legge. Ciò sino alla chiusura della campagna elettorale.
Sempre a decorrere dal 45° giorno antecedente il voto, gli editori di quotidiani e periodici che intendono diffondere messaggi politici elettorali devono darne comunicazione sulla propria testata per consentire l’accesso in condizioni di parità.
Entro il 30° giorno antecedente il voto, venerdì 14 marzo 2008, le Giunte comunali delimitano gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale. Da tale data la propaganda elettorale a mezzo di manifesti ed altri stampati di propaganda elettorale è consentita solo negli spazi a ciò destinati in ogni comune. Risultano vietate inoltre la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico e la propaganda luminosa mobile e il lancio o il getto di volantini.
Il 30° giorno antecedente il voto è anche il termine iniziale dal quale sono garantite alcune facoltà ai competitori in tema di propaganda elettorale. Le riunioni e i comizi elettorali possono svolgersi senza il preventivo avviso al Questore. È possibile l’invio di propaganda elettorale a tariffa postale agevolata. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi e le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti.
Dal 15° giorno antecedente quello della votazione, sabato 29 marzo 2008, inizia il periodo in cui è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi.
Nel giorno precedente e in quelli stabiliti per la votazione vige il c.d. silenzio elettorale. Sono vietati pertanto la nuova affissione di manifesti, la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini, i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.
Per le elezioni provinciali e comunali, assumono un rilievo distinto le norme in tema dipubblicità delle spese elettorali e quelle relative alle limitazioni delle spese medesime.
Infatti, i candidati alle elezioni provinciali e comunali non sono tenuti al rispetto di alcun tetto di spesa per la propaganda elettorale, né lo sono i partiti di cui fanno parte.
Viceversa, il regime della pubblicità delle spese elettorali è diverso a seconda delle categoria di appartenenza dell’ente locale:
a) nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti per i candidati alla carica di sindaco e relative liste di candidati al consiglio comunale non è prevista alcuna pubblicità delle spese elettorali;
b) nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nelle province è previsto che gli statuti e i regolamenti disciplinino la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati. Qualora lo statuto o il regolamento nulla dispongano in merito deve ritenersi che nessun obbligo sussiste in capo ai singoli candidati e alle relative liste;
c) nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti la presentazione delle candidature deve essere accompagnata dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui i candidati e le liste intendono vincolarsi. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale deve essere altresì presentato e reso pubblico il relativo rendiconto. In questo caso la norma non richiede una semplice dichiarazione preventiva, espressione indubbiamente più generica, bensì un vero e proprio bilancio preventivo, termine questo che, anche per nozione comune, rappresenta qualcosa di più articolato e complesso.