La Giunta regionale con deliberazione del 12 febbraio 2008, n. 419 ha fissato la data delle elezioni regionali, provinciali e comunali nelle giornate di domenica 13 e lunedì 14 aprile 2008, in contemporaneo svolgimento delle elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.
Le principali disposizioni normative applicabili alle prossime elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale si rinvengono nelle leggi regionali 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia) e 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale). Mentre la legge regionale 17/2007 (Legge statutaria), agli articoli 19 – 32, definisce gli aspetti sostanziali del sistema elettorale, con l'approvazione della legge regionale 28/2007 il legislatore ha completato la riforma avviata con la legge statutaria, dettando la disciplina delle diverse fasi del procedimento elettorale.
Significative innovazioni sono state introdotte dalla legge regionale 17/2007 relativamente alla rappresentanza di genere (articolo 23, comma 2), stabilendo che ogni lista circoscrizionale debba contenere non più del 60 per cento di candidati dello stesso genere e che, nelle liste, i nomi dei candidati siano alternati per genere fino all'esaurimento del genere meno rappresentato.
I casi di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Consigliere regionale sono determinati dalla legge regionale 29 luglio 2004, n. 21 (Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di Consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto).
La disciplina dei casi di incandidabilità alle cariche di Presidente della Regione e di Consigliere regionale è contenuta nella legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale).
Ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 28/2007, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali trova applicazione la normativa statale che disciplina la contemporaneità. Il rinvio è operato al decreto legge 3 maggio 1976, n. 161 il quale, tra l'altro, prevede che per la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione si applicano le norme del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 ovvero il T.U. in materia di elezione della Camera dei Deputati.
Il colore della scheda per le elezioni regionali sarà azzurro - pantone 278U.