20 marzo 2023
In vista delle elezioni regionali e comunali del 2 e 3 aprile prossimi, è on line il corso di formazione rivolto ai presidenti e ai componenti degli Uffici elettorali di sezione. Il corso è strutturato in 8 moduli, più un modulo introduttivo sul sistema elettorale, e tratta i principali aspetti...
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Documentazione elezioni regionali 2008: presentazione e ammissione delle candidature

Ai fini della elezione del Consiglio regionale, il territorio è suddiviso nelle Circoscrizioni elettorali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo, e Pordenone. La circoscrizione per l' elezione del Presidente della Regione coincide con il territorio regionale.

I seggi consiliari, detratti i due seggi riservati al Presidente eletto e al candidato alla medesima carica primo dei non eletti, sono ripartiti tra le circoscrizioni elettorali in proporzione alla popolazione residente, risultante dai dati ufficiali dell' ultimo censimento generale.

A tal fine, il numero degli abitanti della Regione è diviso per il numero dei seggi assegnati al Consiglio regionale meno due (57); si ottiene in questo modo il quoziente 20.767. Si divide quindi il numero degli abitanti di ciascuna circoscrizione per il quoziente, si attribuiscono a ciascuna circoscrizione i seggi corrispondenti ai quozienti interi e ai più alti resti, sino ad avere il numero complessivo di 57 seggi.

Ciascuna lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale e non inferiore ad un terzo, arrotondato all unità superiore.

Ciascuna lista circoscrizionale non può contenere, a pena di esclusione, più del 60 per cento, arrotondato all' unità superiore, di candidati dello stesso genere. I candidati sono alternati per genere, fino all' esaurimento del genere meno rappresentato.

Il procedimento per la presentazione delle candidature per l'elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale prevede la consegna alla segreteria dell’ Ufficio centrale regionale – presso la Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali sede di Udine, via Sabbadini, n. 31, piano primo, stanza n. 132, – di due atti fondamentali:

- la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;
- le dichiarazioni di presentazione delle candidature che, nel caso di obbligo di raccolta delle sottoscrizioni, devono essere accompagnate da un atto di deposito.

Il deposito deve essere effettuato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del trentaseiesimo giorno (8 marzo 2008) e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del trentacinquesimo giorno (9 marzo 2008) antecedente la data delle elezioni.

 

Le liste dei candidati alla carica di consigliere regionale devono essere sottoscritte:

- per le circoscrizioni elettorali di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone da un numero compreso fra 1.000 e 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni delle circoscrizioni stesse;

- per la circoscrizione elettorale di Tolmezzo da un numero compreso fra 750 e 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione stessa; - per le liste presentate dai partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena e per le sole circoscrizioni elettorali di Trieste, Gorizia e Udine da un numero compreso fra 500 e 750 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni delle circoscrizioni stesse.
Sono esonerate dall’obbligo di raccolta delle sottoscrizioni le liste relative a partiti o gruppi politici che nell’ultima elezione del Consiglio regionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno 1 seggio.

In sintesi, sono soggette all’obbligo di sottoscrizione unicamente le liste di candidati:
- presentate da un nuovo partito o gruppo politico;
- presentate da partiti o gruppi politici che, pur avendo presentato candidature con proprio contrassegno alle scorse elezioni del Consiglio regionale, non hanno ottenuto almeno 1 seggio;
- presentate da partiti o gruppi politici che, pur essendo attualmente rappresentati in Consiglio regionale, non hanno presentato candidature con proprio contrassegno nelle ultime elezioni regionali.
La materia è disciplinata in modo dettagliato dagli articoli 22 e 23 della legge regionale 17/2007 e dal Capo IV (artt. 14 – 21) della legge regionale 28/2007.



 
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