Il 28 febbraio 2008 (45° giorno antecedente quello della votazione) scade il termine per i sindaci, di dare notizia agli elettori del decreto di convocazione dei comizi elettorali, con apposito manifesto.
Dal 29 febbraio 2008 (1°giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni) coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale per il tramite di un mandatario elettorale il cui nominativo è comunicato al Collegio regionale di garanzia elettorale.
Dal 3 marzo al 9 marzo 2008 (cinque giorni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle candidature e nei giorni di presentazione) tutti i comuni, al fine di garantire il tempestivo rilascio dei certificati elettorali, assicurano l’apertura degli uffici comunali per non meno di otto ore dal lunedì al sabato e quattro ore la domenica.
L’8 e il 9 marzo 2008 presentazione alla segreteria dell’Ufficio centrale regionale presso la Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali sede di Udine, via Sabbadini n. 31, piano primo, stanza n. 132 della dichiarazione di presentazione del gruppo di liste e delle dichiarazioni di presentazioni delle candidature.
Dal 10 marzo al 13 marzo 2008 (dal 34° al 31°giorno antecedente quello della votazione) l’Ufficio centrale regionale controlla la regolarità degli atti depositati e procede all’ammissione o all’esclusione delle candidature. Entro le ore 21.00 di ogni giornata i rappresentanti dei gruppi di liste possono prendere cognizione delle decisioni adottate dall’Ufficio centrale regionale.
Entro il 14 marzo 2008 (30°giorno antecedente quello della votazione) l’Ufficio centrale regionale si riunisce per ammettere nuovi contrassegni in luogo di quelli ricusati, per udire eventualmente i rappresentanti dei gruppi di liste modificate o escluse e per ammettere le correzioni di errori materiali. Nella stessa giornata l’Ufficio comunica ai rappresentanti dei gruppi le decisioni definitive di esclusione di liste o di candidati. Inizia il periodo in cui è consentita l’affissione dei manifesti e degli altri stampati di propaganda elettorale esclusivamente negli spazi a ciò destinati in ogni comune; è vietata la propaganda elettorale luminosa a carattere fisso e mobile, figurativa a carattere fisso e il getto di volantini. L’uso di altoparlanti, infine, è consentito solo per il preannuncio dell’ora e del luogo in cui si terranno comizi e riunioni di propaganda elettorale.
Entro il 17 marzo 2008 il responsabile dell’ufficio elettorale delimita gli spazi di propaganda elettorale, li ripartisce in un numero di sezioni corrispondente a quello dei candidati alla carica di Presidente della Regione e delle liste circoscrizionali ammesse, assegna le sezioni a ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione e a ciascuna lista circoscrizionale.
Entro il 3 aprile 2008 il sindaco cura l’affissione nell’a lbo pretorio e in altri luoghi pubblici del manifesto recante i nominativi dei candidati alla carica di Presidente della Regione e le liste dei candidati alla carica di consigliere regionale, con i rispettivi contrassegni, secondo l’ordine risultato dal sorteggio effettuato dall’ufficio centrale regionale.