La legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 ha introdotto una compiuta disciplina della propaganda elettorale (articoli 71 – 76) e delle a spese di propaganda (articoli 77 – 83) per le elezioni regionali.
Per le altre forme di propaganda - radiotelevisiva e mediante spazi pubblicitari sulla carta stampata – trovano applicazione le disposizioni in materia di “par condicio” (in primis la legge 28/2000).
Le disposizioni regionali e statali in materia di propaganda disciplinano divieti e facoltà finalizzati a porre tutti i competitori in condizione di parità fra loro ed a scoraggiare forme di propaganda particolarmente costose e spettacolari.
A partire dal 45° giorno antecedente il voto, giovedì 28 febbraio 2008, la comunicazione politica radiotelevisiva e la diffusione di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica sono ammesse solo nelle forme stabilite dalla legge. Ciò sino alla chiusura della campagna elettorale.
Sempre a decorrere dal 45° giorno antecedente il voto, gli editori di quotidiani e periodici che intendono diffondere messaggi politici elettorali devono darne comunicazione sulla propria testata per consentire l’accesso in condizioni di parità.
Entro il 30° giorno antecedente il voto, venerdì 14 marzo 2008, le Giunte comunali delimitano gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale. Da tale data la propaganda elettorale a mezzo di manifesti ed altri stampati di propaganda elettorale è consentita solo negli spazi a ciò destinati in ogni comune. Risultano vietate inoltre la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico e la propaganda luminosa mobile e il lancio o il getto di volantini.
Il 30° giorno antecedente il voto è anche il termine iniziale dal quale sono garantite alcune facoltà ai competitori in tema di propaganda elettorale. Le riunioni e i comizi elettorali possono svolgersi senza il preventivo avviso al Questore. È possibile l’invio di propaganda elettorale a tariffa postale agevolata. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi e le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti.
Dal 15° giorno antecedente quello della votazione, sabato 29 marzo 2008, inizia il periodo in cui è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi.
Nel giorno precedente e in quelli stabiliti per la votazione vige il c.d. silenzio elettorale. Sono vietati pertanto la nuova affissione di manifesti, la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini, i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.
Le norme in tema di spese relative alla campagna elettorale, sono poste dal legislatore al fine di improntare la campagna elettorale per le elezioni regionali a criteri di sobrietà e trasparenza, con previsioni di tetti alle spese di propaganda per i partiti e per i candidati.
Per quanto riguarda i tetti di spesa per la campagna elettorale, l’articolo 77 della legge regionale 28/2007 ha previsto dei limiti di spesa per la propaganda elettorale dei vari soggetti competitori. II limiti sono i seguenti:
a) candidato alla carica di Presidente della Regione euro 300.000,00;
b) candidati alla carica di consigliere regionale euro 30.000,00 più 0,01 euro per ogni residente della circoscrizione elettorale. Nell’ipotesi in cui un candidato si presenti contemporaneamente in più circoscrizioni elettorali, l’importo sostenuto per le spese di propaganda non potrà comunque superare quello consentito per la circoscrizione più popolosa in cui si sia presentato, aumentato del 10%;
c) partiti o gruppi politici, oltre alle spese sostenute in favore di singoli candidati, euro 1,20 moltiplicato per il numero complessivo dei residenti nelle circoscrizioni ove gli stessi hanno presentato liste.
Le spese elettorali vanno rendicontate, entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti, al Collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso il Consiglio regionale e competente ai controlli, nonché all’eventuale irrogazione di sanzioni.
I candidati che spendono fondi per importi inferiori a euro 10.000,00, avvalendosi unicamente di denaro proprio, non sono tenuti al rispetto delle disposizioni sulla nomina del mandatario elettorale.