All’ufficio di sezione è attribuita la competenza in ordine alle operazioni di votazione e di scrutinio.
Per quanto riguarda le elezioni provinciali e comunali, le operazioni dell’ufficio di sezione sono dettagliatamente disciplinate dal d.P.R. 570/1960 ai sensi del quale l’ufficio in particolare:
- autentica le schede di votazione;
- compie tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento della votazione;
- effettua le operazioni di scrutinio.
Nei comuni con una sola sezione elettorale l’ufficio, terminato lo scrutinio, compie anche le operazioni di attribuzione dei seggi e procede alla proclamazione degli eletti.
Tutte le operazioni e le decisioni dell’ufficio sono riportate nel verbale, nel quale inoltre deve essere dato atto degli accertamenti effettuati al fine di dimostrare la regolarità delle operazioni.