20 marzo 2023
In vista delle elezioni regionali e comunali del 2 e 3 aprile prossimi, è on line il corso di formazione rivolto ai presidenti e ai componenti degli Uffici elettorali di sezione. Il corso è strutturato in 8 moduli, più un modulo introduttivo sul sistema elettorale, e tratta i principali aspetti...
[ segue ]

Disciplina della propaganda e delle spese di propaganda elettorale nelle elezioni comunali e provinciali

La legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 ha introdotto una compiuta disciplina della propaganda elettorale (articoli 71 – 76), che è stata estesa alle elezioni comunali e provinciali dall’articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18.
Per le altre forme di propaganda - radiotelevisiva e mediante spazi pubblicitari sulla carta stampata – trovano applicazione le disposizioni in materia di “par condicio” (in primis la legge 28/2000).
Le disposizioni regionali e statali in materia di propaganda disciplinano divieti e facoltà finalizzati a porre tutti i competitori in condizione di parità fra loro ed a scoraggiare forme di propaganda particolarmente costose e spettacolari.


A partire dal 45° giorno antecedente il voto, giovedì 7 marzo 2013, la comunicazione politica radiotelevisiva e la diffusione di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica sono ammesse solo nelle forme stabilite dalla legge. Ciò sino alla chiusura della campagna elettorale.
Sempre a decorrere dal 45° giorno antecedente il voto, gli editori di quotidiani e periodici che intendono diffondere messaggi politici elettorali devono darne comunicazione sulla propria testata per consentire l’accesso in condizioni di parità.


Entro il 30° giorno antecedente il voto, venerdì 22 marzo 2013, le Giunte comunali delimitano gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale. Da tale data la propaganda elettorale a mezzo di manifesti ed altri stampati di propaganda elettorale è consentita solo negli spazi a ciò destinati in ogni comune. Risultano vietate inoltre la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico e la propaganda luminosa mobile e il lancio o il getto di volantini.
Il 30° giorno antecedente il voto è anche il termine iniziale dal quale sono garantite alcune facoltà ai competitori in tema di propaganda elettorale. Le riunioni e i comizi elettorali possono svolgersi senza il preventivo avviso al Questore. È possibile l’invio di propaganda elettorale a tariffa postale agevolata. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi e le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti.

 
Dal 15° giorno antecedente quello della votazione, sabato 6 aprile 2013,  inizia il periodo in cui è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi.


Nel giorno precedente e in quelli stabiliti per la votazione vige il c.d. silenzio elettorale. Sono vietati pertanto la nuova affissione di manifesti, la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini, i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.


Per le elezioni comunali e provinciali, assumono un rilievo distinto le norme in tema di pubblicità delle spese elettorali e quelle relative alle limitazioni delle spese medesime.
Infatti, i candidati alle elezioni provinciali e comunali dei Comuni sino a 15.000 abitanti non sono tenuti al rispetto di alcun tetto di spesa per la propaganda elettorale, né lo sono i partiti di cui fanno parte.


I candidati, i partiti, i movimenti politici e le liste che partecipano, invece, alle elezioni comunali nei Comuni con più di 15.000 abitanti sono tenuti a rispettare i seguenti limiti di spesa:
a) candidato alla carica di Sindaco euro 25.000,00 più euro 1,00 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali;
b) candidati alla carica di consigliere comunale euro 5.000,00 più 0,05 euro per ogni per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali;
c) partiti, movimenti politici e liste, escluse le spese sostenute in favore di singoli candidati, euro 1,00 moltiplicato per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.


Le spese elettorali vanno rendicontate da parte dei candidati, entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti, al Collegio regionale di garanzia elettorale, costituito presso la Corte d’appello di Trieste, competente ai controlli, nonché all’eventuale irrogazione di sanzioni.


I candidati che spendono fondi per importi inferiori a euro 2.500,00, avvalendosi unicamente di denaro proprio, non sono tenuti al rispetto delle disposizioni sulla nomina del mandatario elettorale.


I partiti, movimenti politici e liste presentano, a loro volta, al Presidente del Consiglio comunale, per il successivo invio alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio comunale, il consuntivo relativo alle spese sostenute per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.


Quanto al regime della pubblicità delle spese elettorali, lo stesso è diverso a seconda della categoria di appartenenza dell’ente locale:
a) nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti per i candidati alla carica di sindaco e relative liste di candidati al consiglio comunale non è prevista alcuna pubblicità delle spese elettorali;
b) nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nelle province è previsto che gli statuti e i regolamenti disciplinino la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati. Qualora lo statuto o il regolamento nulla dispongano in merito deve ritenersi che nessun obbligo sussiste in capo ai singoli candidati e alle relative liste;
c) nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti la presentazione delle candidature deve essere accompagnata dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui i candidati e le liste intendono vincolarsi.

Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale deve essere altresì presentato e reso pubblico il relativo rendiconto. In questo caso la norma non richiede una semplice dichiarazione preventiva, espressione indubbiamente più generica, bensì un vero e proprio bilancio preventivo, termine questo che, anche per nozione comune, rappresenta qualcosa di più articolato e complesso.
 



 
immagine notizia
[ immagine notizia stampa ] [ immagine notizia top ]