Nelle elezioni comunali, le operazioni di assegnazione dei seggi e di proclamazione degli eletti sono effettuate:
Le operazioni degli uffici sono disciplinate dagli articoli 68 (Comuni sino a 15.000 abitanti), 69 (Comuni con più di 15.000 abitanti), 70 (eventuale riesame dei risultati dello scrutinio) e 71 (ammissione di un unico candidato sindaco) della legge regionale 19/2013.
Nei Comuni sino a 15.000 abitanti con più sezioni elettorali e con più di un candidato sindaco, l'Adunanza dei presidenti compie le operazioni seguendo la procedura informatizzata, che consente di effettuare le operazioni di calcolo e di produrre il relativo verbale in modo automatico.
Nei Comuni sino a 15.000 con un’unica sezione elettorale, o con un unico candidato sindaco, e nei Comuni con più di 15.000 abitanti, rispettivamente, l’Ufficio di sezione o l’Adunanza dei presidenti compiono le operazioni in modo tradizionale, utilizzando i modelli di verbale cartacei.
Nella documentazione sono pubblicate le istruzioni relative alle operazioni di assegnazione dei seggi, che descrivono in modo dettagliato le singole operazioni che gli uffici devono compiere e rappresentano pertanto un utile strumento per la corretta compilazione del verbale. Sono inoltre pubblicate le istruzioni che riguardano in modo specifico le operazioni effettuate secondo la procedura informatizzata.