All’ufficio di sezione è attribuita la competenza in ordine alle operazioni di votazione e di scrutinio.
Le operazioni dell’ufficio di sezione per le elezioni comunali sono dettagliatamente disciplinate dalla legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 ai sensi della quale l’ufficio in particolare:
- autentica le schede di votazione;
- compie tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento della votazione;
- effettua le operazioni di scrutinio.
Nei comuni con una sola sezione elettorale l’ufficio, terminato lo scrutinio, compie anche le operazioni di attribuzione dei seggi e procede alla proclamazione degli eletti.
Alle ore 16.00 di sabato 4 giugno l'Ufficio di sezione si costituisce e procede alla autenticazione delle schede di votazione. Va ricordato che l’autenticazione delle schede relative alle elezioni comunali consiste nella SOLA TIMBRATURA DELLA PARTE ESTERNA di ciascuna scheda con il bollo della sezione (articolo 45 della l.r. 19/2013). Pertanto, NON è richiesta la firma dello scrutatore.
Nella giornata della votazione l'ufficio compie tutti i relativi adempimenti, costituiti principalmente dall'identificazione degli elettori e dalla loro ammissione al voto.
Chiuse le operazioni di votazione, l'ufficio accerta il numero dei votanti e rinvia lo scrutinio alle ore 8.00 del lunedì successivo.
Tutte le operazioni e le decisioni dell’ufficio sono riportate nel verbale, nel quale inoltre deve essere dato atto degli accertamenti effettuati al fine di dimostrare la regolarità delle operazioni. E’ importante, pertanto, una scrupolosa compilazione del verbale, in particolare per quanto riguarda la parte relativa ai dati dello scrutinio, che costituiscono gli elementi in base ai quali l’Adunanza dei presidenti attribuisce i seggi e proclama gli eletti.