La legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 “Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali” all’articolo 77 rinvia in materia di propaganda elettorale alle norme contenute nel Titolo VIII, Capo I (articoli da 71 a 76) e all’articolo 89, comma 2, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, concernente le elezioni regionali.
Pertanto, è rinvenibile nella legge regionale 28/2007 una compiuta disciplina delle forme tradizionali di propaganda elettorale (propaganda mediante affissioni, propaganda figurativa mobile, postazioni temporanee – c.d. gazebo elettorali-, ecc.).
Per le altre forme di propaganda - radiotelevisiva e mediante spazi pubblicitari sulla carta stampata – trovano applicazione le disposizioni in materia di “par condicio” (in primis la legge 22 febbraio 2000, n. 28).
Le disposizioni regionali e statali in materia di propaganda disciplinano divieti e facoltà finalizzati a porre tutti i competitori in condizione di parità fra loro e a scoraggiare forme di propaganda particolarmente costose e spettacolari.
A partire dal 45° giorno antecedente il voto, giovedì 21 aprile 2016, la comunicazione politica radiotelevisiva e la diffusione di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica sono ammesse solo nelle forme stabilite dalla legge. Ciò sino alla chiusura della campagna elettorale.
Sempre a decorrere dal 45° giorno antecedente il voto, gli editori di quotidiani e periodici che intendono diffondere messaggi politici elettorali devono darne comunicazione sulla propria testata per consentire l’accesso in condizioni di parità.
A partire dal 34° giorno antecedente il voto, lunedì 2 maggio 2016, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi e le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti.
A partire dal 30° giorno antecedente il voto, venerdì 6 maggio 2016, la propaganda elettorale a mezzo di manifesti ed altri stampati di propaganda elettorale è consentita solo negli spazi a ciò destinati in ogni comune. Risultano vietate inoltre la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico e la propaganda luminosa mobile e il lancio o il getto di volantini.
Il 30° giorno antecedente il voto è anche il termine iniziale dal quale sono garantite alcune facoltà ai competitori in tema di propaganda elettorale. Ad esempio, le riunioni e i comizi elettorali possono svolgersi senza il preventivo avviso al Questore.
Dal 15° giorno antecedente quello della votazione, sabato 21 maggio 2016, inizia il periodo in cui è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati dei sondaggi.
Nel giorno precedente e in quelli stabiliti per la votazione vige il c.d. silenzio elettorale. Sono vietati pertanto la nuova affissione di manifesti, la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini, i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.
In materia di spese di propaganda elettorale trova applicazione la disciplina dettata dall’articolo 78 della legge regionale 19/2013. Tale previsione, oltre ad elencare quali spese si considerano spese di propaganda elettorale, prescrive che entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, i candidati alla carica di Sindaco e le liste devono presentare un documento consuntivo delle spese sostenute. Il documento consuntivo è pubblicato all’albo pretorio del Comune, dove viene data notizia anche dell’eventuale mancata presentazione del documento.