Presentazione e ammissione delle candidature
La presentazione delle candidature - intesa come materiale consegna della documentazione all'organo competente - viene effettuata presso la segreteria del comune interessato (articolo 31 della legge regionale 19/2013).
Solo per l’anno 2020, in deroga alle normali disposizioni in materia di numero di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste, è stato eliminato l’obbligo di raccogliere le sottoscrizioni per i comuni fino a 3.000 abitanti, ovvero, per i comuni di Andreis, Barcis, Claut, Ovaro, Travesio, Varmo e Villesse.
Per questi comuni deve essere utilizzato il modello 0 di dichiarazione di presentazione delle candidature.
Negli altri comuni il numero minimo e massimo di sottoscrizioni necessarie alla presentazione delle candidature è stato ridotto, in modo da facilitare gli adempimenti preparatori. Nel dettaglio:
COMUNE |
SOTTOSCRIZIONI RICHIESTE |
N° minimo |
N° massimo |
MONTEREALE VALCELLINA
PREMARIACCO
VALVASONE ARZENE
|
10 |
30 |
CANEVA
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20 |
60 |
CIVIDALE DEL FRIULI
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33 |
100 |
Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.
Il numero dei consiglieri da eleggere è il seguente:
10 nei comuni sino a 1.000 abitanti
12 nei comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti
16 nei comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti
20 nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti
Nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, in ogni lista nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei candidati, mentre nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, in ogni lista nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore qualora tale numero contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.
Le dichiarazioni di presentazione delle candidature sono depositate dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del 34° giorno e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 33° giorno precedenti la data delle elezioni.
Ogni lista è trasmessa, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, alla Commissione elettorale circondariale competente all'esame e all'ammissione delle candidature, che vi provvede entro il giorno successivo. Al termine delle operazioni la Commissione procede al sorteggio dei candidati alla carica di sindaco e delle liste per determinare la loro la posizione sulla scheda di votazione e sui manifesti delle candidature.