La legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 “Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali”, all’articolo 77 rinvia, in materia di propaganda elettorale, alle norme contenute nel Titolo VIII, Capo I (articoli da 71 a 76) e all’articolo 89, comma 2, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, concernente le elezioni regionali.
Pertanto, è rinvenibile nella legge regionale 28/2007 una compiuta disciplina delle forme tradizionali di propaganda elettorale (propaganda mediante affissioni, propaganda figurativa mobile, postazioni temporanee – c.d. gazebo elettorali-, ecc.).
Per la propaganda radiotelevisiva e su carta stampata trovano invece applicazione le disposizioni in materia di “par condicio” (in primis la legge 22 febbraio 2000, n. 28).
Per la propaganda tramite web si rinvia al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 18 aprile 2019 e alla Delibera n. 322/20/Cons dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Le disposizioni regionali e statali in materia di propaganda disciplinano divieti e facoltà finalizzati a porre tutti i competitori in condizione di parità fra loro.
A partire dal 45° giorno antecedente il voto, giovedì 6 agosto 2020, la comunicazione politica radiotelevisiva e la diffusione di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica sono ammesse solo nelle forme stabilite dalla legge. Ciò sino alla chiusura della campagna elettorale.
Sempre a decorrere dal 45° giorno antecedente il voto, gli editori di quotidiani e periodici che intendono diffondere messaggi politici elettorali devono darne comunicazione sulla propria testata per consentire l’accesso in condizioni di parità.
Entro il 30° giorno antecedente il voto, venerdì 21 agosto 2020, le Giunte comunali delimitano gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.
Dal 30° giorno antecedente il voto, venerdì 21 agosto 2020, la propaganda elettorale a mezzo di manifesti ed altri stampati di propaganda elettorale è consentita solo negli spazi a ciò destinati in ogni comune. Risultano vietate inoltre la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico e la propaganda luminosa mobile e il lancio o il getto di volantini.
Il 30° giorno antecedente il voto è anche il termine iniziale dal quale sono garantite alcune facoltà ai competitori in tema di propaganda elettorale. Le riunioni e i comizi elettorali possono svolgersi senza il preventivo avviso al Questore. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contradditorio di liste e programmi e le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti.
Dal 15° giorno antecedente quello della votazione, sabato 5 settembre 2020, inizia il periodo in cui è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati dei sondaggi.
Nel giorno precedente e in quello stabilito per la votazione vige il c.d. silenzio elettorale. Sono vietati pertanto la nuova affissione di manifesti, la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini, i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha richiamato l’attenzione sul silenzio elettorale, precisando che deve essere applicato indipendentemente dal mezzo utilizzato per la diffusione della propaganda elettorale e quindi anche per quella effettuata tramite le piattaforme on line di ogni tipo.
In materia di spese di propaganda elettorale trova applicazione la disciplina dettata dall’articolo 78 della legge regionale 19/2013. Tale previsione, oltre ad elencare quali spese si considerano spese di propaganda elettorale, prescrive che entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale, i candidati alla carica di Sindaco, i partiti, i movimenti politici e le liste civiche devono presentare un documento consuntivo sintetico delle spese sostenute e delle relative fonti di finanziamento. Il documento consuntivo è pubblicato all’albo pretorio del Comune, dove viene data notizia anche dell’eventuale mancata presentazione del documento. La mancata presentazione del documento consuntivo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200 a un massimo di 2.000 euro.