20 marzo 2023
In vista delle elezioni regionali e comunali del 2 e 3 aprile prossimi, è on line il corso di formazione rivolto ai presidenti e ai componenti degli Uffici elettorali di sezione. Il corso è strutturato in 8 moduli, più un modulo introduttivo sul sistema elettorale, e tratta i principali aspetti...
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Prime indicazioni operative per le liste

PRIME INDICAZIONI OPERATIVE PER LE LISTE


La presentazione di una lista di candidati alle elezioni comunali comporta svariati adempimenti, specialmente nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Si ritiene pertanto utile fornire le seguenti indicazioni.


COSTITUIRE UN’ASSOCIAZIONE DI DIRITTO PRIVATO: SI O NO E PERCHÉ.

Si ricorda che i partiti e i movimenti politici organizzati sono semplici associazioni di diritto privato non riconosciute, ex art. 36 del Codice Civile. Per quanto riguarda le elezioni comunali, la legge consente a chiunque di presentare liste di candidati, senza necessariamente dover costituire un’associazione di diritto privato. Tuttavia, la costituzione di un’associazione, con un proprio statuto ed un legale rappresentante, può risultare opportuna, in quanto comporta alcuni vantaggi. Infatti, la costituzione di un’associazione di persone ai sensi del codice civile garantisce varie forme di tutela, consente di individuare il rappresentante legale e presuppone l’attribuzione di un codice fiscale/partita IVA che è utile a vari fini: ad esempio, per individuare con certezza il soggetto a cui intestare le fatture da rendicontare, per l’apertura del sito internet (che è obbligatorio nei comuni con più di 15.000 abitanti) e per gli adempimenti in materia di trasparenza nell’annotazione dei contributi e dei finanziamenti ricevuti.
Per costituire un’associazione è sufficiente che almeno due persone fisiche (soci fondatori) sottoscrivano davanti ad un notaio, o ad altro soggetto legittimato, l’atto costitutivo e lo statuto e procedano con le successive registrazioni ai fini fiscali.


TUTELA DEL NOME E DEL SIMBOLO.

L'attuale quadro legislativo consente alle associazioni costituite a fini politici o elettorali, quali associazioni di diritto privato, di tutelare il proprio nome/simbolo:
- indicando il proprio nome e il proprio simbolo nell’atto costitutivo e nello statuto. In questo modo l'associazione si garantisce il riconoscimento di un generico diritto al nome ex art. 7 del Codice Civile;
- facendo registrare il proprio simbolo come marchio, depositandolo presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi. Questa seconda possibilità è sfruttata da diversi partiti e movimenti politici nazionali, sia come forma di tutela contro l’uso improprio che altre formazioni potrebbero fare del simbolo, sia per l’utilizzo e lo sfruttamento del nome e del simbolo in ambito commerciale (merchandising, gadget, organizzazione di eventi e manifestazioni).
Si precisa, comunque, che le forme di tutela sopra ricordate offrono garanzie che possono essere fatte valere sul piano civilistico, ma non sono necessarie nel procedimento elettorale. Infatti, la disciplina relativa ai contrassegni di lista prevede che l'ammissione degli stessi avvenga sulla base di criteri quali la non confondibilità con i contrassegni presentati in precedenza da altre liste o con quelli usati tradizionalmente da altri partiti o movimenti politici.


SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE E LORO RENDICONTAZIONE.

In tema di spese di propaganda elettorale trovano applicazione l’articolo 78 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 e la legge 6 luglio 2012, n. 96 (quest’ultima solo per i partiti, movimenti e le liste che si presentano nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti).
La normativa regionale è applicabile a tutti i comuni della Regione e prescrive che entro quarantacinque giorni dall’insediamento del consiglio comunale i candidati alla carica di sindaco e le liste presentano un documento consuntivo sintetico delle spese sostenute per la campagna elettorale (quindi i rendiconti dovranno essere uno per ogni candidato sindaco e uno per ogni lista, partito o movimento che si presenta alle elezioni comunali). La mancata presentazione del documento consuntivo al Comune è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200 a un massimo di 2.000 euro. La campagna elettorale, seppur non vi sia uno specifico termine iniziale in legge, si considera coincidente col periodo intercorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, 44° giorno antecedente il voto, sino alle ore 24.00 del venerdì antecedente il voto, in quanto nel giorno antecedente e in quelli di votazione vige il c.d. silenzio elettorale. Nulla vieta di rendicontare anche spese sostenute antecedentemente se riferite alla futura campagna elettorale..
Nel documento consuntivo vanno indicate le spese distinte per tipologia e le fonti di finanziamento distinte in base alla provenienza da persona fisica o da associazioni e persone giuridiche. Il documento consuntivo è pubblicato all’albo pretorio del comune. Nel medesimo albo viene altresì data notizia dell’eventuale mancata presentazione del documento.
Si ricorda che sono spese di propaganda elettorale quelle sostenute:
a) per la produzione, l’acquisto o l’affitto di materiali e mezzi e per l’affitto di sedi elettorali da utilizzare nel corso della campagna elettorale;
b) per la distribuzione e la diffusione dei materiali e mezzi di cui alla lettera a), compresa l’acquisizione di spazi sugli organi di stampa, nelle radio o televisioni private, nei cinema e nei teatri;
c) per l’organizzazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico di manifestazioni di propaganda, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
d) per la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli e per l’espletamento di ogni operazione richiesta per la presentazione delle candidature;
e) per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale;
f) per le spese di viaggio, telefoniche e postali.
Nel predisporre il documento consuntivo è opportuno seguire tale classificazione che, comunque, potrebbe risultare non esaustiva (ad esempio la lettera b) non include le spese sostenute per la propaganda via web che vanno comunque rendicontate).
Se una lista civica riceve contributi nel corso della campagna elettorale è preferibile, seppur non obbligatorio, che gli stessi transitino in un conto corrente dedicato, ai fini della successiva rendicontazione delle spese. Il conto corrente può essere intestato all’associazione costituita ai fini della presentazione della lista o, in mancanza dell’associazione, può essere intestato ad uno dei candidati.
Inoltre, in applicazione della legge 96/2012, i partiti, movimenti politici e liste civiche che presentano proprie liste di candidati alle elezioni comunali dei Comuni con più di 30.000 abitanti, sono tenuti a presentare il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento anche alla Corte dei conti, sempre entro quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio comunale. La mancata presentazione del documento consuntivo alla Corte dei conti è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 a un massimo di 500.000 euro. Per l’effettuazione dei controlli sui consuntivi dei partiti, movimenti politici e liste civiche è istituito presso la Sezione regionale della Corte dei Conti un apposito Collegio. I controlli effettuati da tale Collegio sono limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione prodotta a comprova delle spese stesse.
Riassumendo, i rendiconti delle spese elettorali dei partiti, movimenti politici e liste civiche che si presentano nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti andranno inviati sia al Comune sia alla Corte dei Conti. A tal fine si ricorda che l’articolo 13 della legge 96/2012 pone un limite alle spese elettorali dei partiti, movimenti politici e liste civiche che non potranno superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di 1 euro per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali (il numero degli elettori andrà chiesto al Comune). Per i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, invece, i rendiconti andranno inviati solo al Comune e non sussistono limiti di spesa da rispettare.
Infine, i candidati alla carica di Sindaco dovranno presentare il proprio rendiconto delle spese di campagna elettorale unicamente in Comune e non al Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’appello e non sussistono per loro limiti di spesa da rispettare. I candidati consiglieri non dovranno presentare alcun rendiconto.
 


ELEZIONI TRASPARENTI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI – OBBLIGATORIETÀ DEL SITO INTERNET.

La costituzione di un’associazione con un suo rappresentante legale può risultare utile alla luce degli adempimenti previsti dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. legge “spazzacorrotti”). Tale legge prevede anzitutto l’obbligo, per tutte le liste che partecipano alle elezioni dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, di pubblicare sul proprio sito internet il curriculum vitae dei propri candidati ed il relativo certificato penale. È quindi obbligatoria l’apertura di un sito internet anche per le liste civiche, siano o meno costituite in associazione. La pubblicazione deve avvenire entro il 14° giorno antecedente la data delle elezioni. I medesimi documenti sono poi pubblicati, entro il 7° giorno antecedente la data delle elezioni, dal Comune cui si riferisce la consultazione elettorale in apposita sezione del proprio sito internet denominata «Elezioni trasparenti».
Il mancato adempimento degli obblighi in materia di trasparenza da parte delle liste comporta, ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge 3/2019, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000 da parte della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici. La stessa Commissione ha precisato che in mancanza di un rappresentante legale, e quindi nell’ipotesi di liste civiche non costituitesi in associazione, la sanzione si applica nei confronti dei delegati di lista.


CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI. OBBLIGHI DI TRASPARENZA NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI.

Sempre la legge 3/2019 prevede degli obblighi di pubblicità allorché si ricevano contributi in denaro complessivamente superiori a euro 500 annui per soggetto erogatore o prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente. I partiti e i movimenti politici, nonché le liste civiche e i candidati alla carica di sindaco che partecipano alle elezioni nei Comuni con più di 15.000 abitanti, hanno l’obbligo di annotare per ogni contributo ricevuto, entro il mese successivo a quello del ricevimento, l’identità dell’erogante, l’entità del contributo o il valore della prestazione o di altra forma di sostegno e la data dell’erogazione. Tale annotazione deve essere effettuata in apposito registro numerato progressivamente e firmato su ogni foglio dal rappresentante legale o dal tesoriere entro il mese successivo a quello di ricevimento ovvero, in caso di contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, entro il mese di marzo dell’anno solare successivo, se complessivamente superiori nell’anno a tale importo.
Il registro deve essere custodito presso la sede legale del partito, movimento politico o lista civica. I medesimi dati devono essere riportati nel rendiconto del partito, movimento politico o lista civica e contestualmente pubblicati sul relativo sito internet per un tempo non inferiore a cinque anni.

 



 
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