Si ricorda che i partiti e i movimenti politici organizzati sono semplici associazioni di diritto privato non riconosciute, ex art. 36 del Codice Civile. Per quanto riguarda le elezioni comunali, la legge consente a chiunque di presentare liste di candidati, senza necessariamente dover costituire un’associazione di diritto privato. Tuttavia, la costituzione di un’associazione, può risultare opportuna, in quanto consente:
La tutela del nome/simbolo si può ottenere anche facendo registrare il proprio simbolo come marchio e depositandolo presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi. Tuttavia, tale forma di tutela offre garanzie che possono essere fatte valere sul piano civilistico, ma non sono necessarie nel procedimento elettorale. Infatti, la disciplina relativa ai contrassegni di lista prevede che l'ammissione degli stessi avvenga sulla base di criteri quali la non confondibilità con i contrassegni presentati in precedenza da altre liste o con quelli usati tradizionalmente da altri partiti o movimenti politici.
Per costituire un’associazione è sufficiente che almeno due persone fisiche (soci fondatori) sottoscrivano davanti ad un notaio, o ad altro soggetto legittimato, l’atto costitutivo e lo statuto e procedano con le successive registrazioni ai fini fiscali.