1. Riferimenti normativi, tipologia delle spese e campagna elettorale.
In tema di spese di propaganda elettorale trovano applicazione la legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19, articolo 78 e la legge 6 luglio 2012, n. 96 (quest’ultima solo per i partiti, i movimenti e le liste che si presentano nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti).
Sono spese di propaganda elettorale quelle sostenute:
a) per la produzione, l’acquisto o l’affitto di materiali e mezzi e per l’affitto di sedi elettorali da utilizzare nel corso della campagna elettorale;
b) per la distribuzione e la diffusione dei materiali e mezzi di cui alla lettera a), compresa l’acquisizione di spazi sugli organi di stampa, nelle radio o televisioni private, nei cinema e nei teatri;
c) per l’organizzazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico di manifestazioni di propaganda, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
d) per la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli e per l’espletamento di ogni operazione richiesta per la presentazione delle candidature;
e) per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale;
f) per le spese di viaggio, telefoniche e postali.
Nel predisporre il documento consuntivo è opportuno seguire tale classificazione che, comunque, potrebbe risultare non esaustiva.
La campagna elettorale si considera coincidente col periodo intercorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, 44° giorno antecedente il voto, sino alle ore 24.00 del venerdì antecedente il voto, in quanto nel giorno antecedente e in quelli di votazione vige il c.d. silenzio elettorale. Nulla vieta di rendicontare anche spese sostenute antecedentemente, se riferite alla futura campagna elettorale. Nel documento consuntivo vanno indicate le spese distinte per tipologia e le fonti di finanziamento distinte in base alla provenienza da persona fisica o da associazioni e persone giuridiche. Se una lista civica riceve contributi nel corso della campagna elettorale è preferibile, seppur non obbligatorio, che gli stessi transitino in un conto corrente dedicato, ai fini della successiva rendicontazione delle spese. Il conto corrente può essere intestato all’associazione costituita ai fini della presentazione della lista o, in mancanza dell’associazione, può essere intestato ad uno dei candidati.
2. Adempimenti in tema di rendicontazione delle spese.
I candidati alla carica di sindaco, i partiti, le liste e i movimenti, entro 45 giorni dall’insediamento del consiglio comunale presentano un documento consuntivo sintetico delle spese sostenute per la campagna elettorale (i rendiconti dovranno essere uno per ogni candidato sindaco e uno per ogni lista, partito o movimento che si presenta alle elezioni comunali). Va presentata anche la dichiarazione di non avere eventualmente sostenuto spese. La mancata presentazione del documento consuntivo al Comune è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200 a un massimo di 2.000 euro. Il documento consuntivo è pubblicato all’albo pretorio on line del comune. Nel medesimo albo viene altresì data notizia dell’eventuale mancata presentazione del documento.
I partiti, movimenti politici e liste civiche che presentano proprie liste di candidati alle elezioni nei Comuni con più di 30.000 abitanti, sono tenuti a presentare il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento anche alla Corte dei conti, sempre entro 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale. La mancata presentazione del documento consuntivo alla Corte dei conti è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 a un massimo di 500.000 euro. Per l’effettuazione dei controlli sui consuntivi dei partiti, movimenti politici e liste civiche è istituito presso la Sezione regionale della Corte dei Conti un apposito Collegio. A tal fine si ricorda che l’articolo 13 della legge 96/2012 pone un limite alle spese elettorali dei partiti, movimenti politici e liste civiche che non potranno superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di 1 euro per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali (il numero degli elettori andrà chiesto al Comune).
Per i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, invece, i rendiconti andranno inviati solo al Comune e non sussistono limiti di spesa da rispettare.
Infine, i candidati alla carica di Sindaco dovranno presentare il proprio rendiconto delle spese di campagna elettorale unicamente in Comune e non al Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’appello e non sussistono per loro limiti di spesa da rispettare.
I candidati consiglieri non dovranno presentare alcun rendiconto.