Propaganda elettorale e relative spese

La piena libertà di utilizzo dei mezzi di comunicazione e di propaganda si protrae sino al 45° giorno antecedente la votazione; da quel momento in poi occorre tener conto di tutti i vincoli posti dal legislatore per garantire il rispetto della par condicio, nonché delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Si ricorda che il divieto di comunicazione istituzionale decorre, invece, per tutte le Amministrazioni (anche non chiamate al voto per le comunali) dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi per le elezioni del Parlamento europeo (G.U. n. 85 del 11 aprile 2024):


https://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio/home?dataPubblicazioneGazzetta=2024-04-11&numeroGazzetta=85

 

Di seguito le indicazioni fornite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:


https://www.agcom.it/domande-frequenti-sul-divieto-di-comunicazione-istituzionale-durante-le-campagne-elettorali1
 

 

Pubblicazione "Guida alla propaganda elettorale"

 

Link al sito del Comitato Regionale per le Comunicazioni – CORECOM FVG (par condicio)


 

SINTESI delle PRINCIPALI ATTIVITÀ CONSENTITE E NON CONSENTITE

 

Raggruppamento per decorrenza

 

45° giorno antecedente il voto

 

30° giorno antecedente il voto

 

15° giorno antecedente il voto e divieti nei giorni della votazione (c.d. silenzio elettorale)

 

SINTESI dei PRINCIPALI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ELETTORALI E DI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

 

Adempimenti in materia di spese per la propaganda








 

 



 
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