Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti

Nelle elezioni comunali, le operazioni di assegnazione dei seggi e di proclamazione degli eletti sono effettuate:

  • dall’Ufficio elettorale di sezione, nei Comuni con un’unica sezione elettorale (art. 24, comma 1, legge regionale 19/2013);
  • dall’Adunanza dei presidenti delle sezioni, nei Comuni con più sezioni elettorali (art. 24, comma 2, legge regionale 19/2013).

 

Le operazioni degli uffici sono disciplinate dagli articoli 68 (Comuni sino a 15.000 abitanti), 70 (eventuale riesame dei risultati dello scrutinio) e 71 (ammissione di un unico candidato sindaco) della legge regionale 19/2013.


 

Nella documentazione sono pubblicate le istruzioni relative alle operazioni di assegnazione dei seggi, che descrivono in modo dettagliato le singole operazioni che gli uffici devono compiere e rappresentano pertanto un utile strumento per la corretta compilazione del verbale.  


Operazioni dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni >

 

Manuale SpACE Proclamazione >

 



 
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