I partiti e le liste civiche che intendono presentare candidature alle prossime elezioni e che sono interessati a ricevere informazioni, circolari e altra documentazione, possono comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica a: elettorale@regione.fvg.it.
La comunicazione, oltre all’indirizzo di posta elettronica, dovrà indicare:
- la denominazione del partito o della lista civica;
- il nome e cognome del referente
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Costituire un'associazione
I partiti e i movimenti politici organizzati sono associazioni di diritto privato non riconosciute, ex art. 36 del Codice civile.
Per quanto riguarda le elezioni comunali, la legge consente a chiunque di presentare liste di candidati, senza necessariamente dover costituire un’associazione di diritto privato. Tuttavia, la costituzione di un’associazione può risultare opportuna, in quanto consente di:
- individuare con certezza il rappresentante legale dell’associazione;
- ottenere l’attribuzione di un codice fiscale/partita IVA.
- tutelare il nome/simbolo della lista indicandolo nell’atto costitutivo e nello statuto dell’associazione.
Tutto ciò è utile per individuare con certezza il soggetto a cui intestare le fatture relative alle spese di propaganda elettorale che vanno poi rendicontate.
La tutela del nome/simbolo si può ottenere anche facendo registrare il proprio simbolo come marchio e depositandolo presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi. Tale forma di tutela offre garanzie che possono essere fatte valere sul piano civilistico, ma non sono necessarie nel procedimento elettorale. Infatti, la disciplina relativa ai contrassegni di lista prevede che l'ammissione degli stessi avvenga sulla base di criteri quali la non confondibilità con i contrassegni presentati in precedenza da altre liste o con quelli usati tradizionalmente da altri partiti o movimenti politici.
Per costituire un’associazione è sufficiente che almeno due persone fisiche (soci fondatori) sottoscrivano l’atto costitutivo e lo statuto e procedano con le successive registrazioni ai fini fiscali. Ciò può avvenire innanzi ad un notaio o ad altro soggetto legittimato. Ci si può anche rivolgere all’Agenzia dell’Entrate per procedere direttamente con la registrazione degli atti adottati con scrittura privata.
Spese per la campagna elettorale e loro rendicontazione
In tema di spese di propaganda elettorale e loro rendicontazione trova applicazione la legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19, articolo 78.
Sono spese di propaganda elettorale quelle sostenute:
a) per la produzione, l’acquisto o l’affitto di materiali e mezzi e per l’affitto di sedi elettorali da utilizzare nel corso della campagna elettorale;
b) per la distribuzione e la diffusione dei materiali e mezzi di cui alla lettera a), compresa l’acquisizione di spazi sugli organi di stampa, nelle radio o televisioni private, nei cinema e nei teatri;
c) per l’organizzazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico di manifestazioni di propaganda, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
d) per la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli e per l’espletamento di ogni operazione richiesta per la presentazione delle candidature;
e) per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale;
f) per le spese di viaggio, telefoniche e postali.
Nel predisporre il documento consuntivo delle spese è opportuno seguire tale classificazione.
La campagna elettorale inizia il giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali (44° giorno antecedente il voto) e chiude alle ore 24.00 del venerdì antecedente il voto, in quanto nei giorni della votazione vige il c.d. silenzio elettorale. Nulla vieta di rendicontare anche spese sostenute antecedentemente, se riferite alla futura campagna elettorale. Nel documento consuntivo vanno indicate le spese differenziate per tipologia e le fonti di finanziamento distinguere distinte in base alla provenienza da persona fisica o da associazioni e persone giuridiche. Se una lista civica riceve contributi nel corso della campagna elettorale è preferibile, seppur non obbligatorio, che gli stessi transitino in un conto corrente dedicato, ai fini della successiva rendicontazione delle spese. Il conto corrente può essere intestato all’associazione costituita ai fini della presentazione della lista o, in mancanza dell’associazione, può essere intestato ad uno dei candidati.
In merito alla rendicontazione delle spese, i candidati alla carica di sindaco, i partiti, le liste e i movimenti, entro 45 giorni dall’insediamento del consiglio comunale, presentano un documento consuntivo sintetico delle spese sostenute per la campagna elettorale (i rendiconti dovranno essere uno per ogni candidato sindaco e uno per ogni lista, partito o movimento che si presenta alle elezioni comunali). Se non si sono sostenute spese, va presentata una dichiarazione in tal senso. La mancata presentazione del documento consuntivo al Comune è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200 a un massimo di 2.000 euro. Il documento consuntivo è pubblicato all’albo pretorio on line del comune. Nel medesimo albo viene altresì data notizia dell’eventuale mancata presentazione del documento.
I candidati consiglieri non dovranno presentare alcun rendiconto.