Agli Uffici di sezione è attribuita la competenza in ordine alle operazioni di votazione e di scrutinio relative alle elezioni regionali ed amministrative del 21 e 22 aprile 2013.
L’articolo 59 della legge regionale 18 dicembre 2007 n. 28 prevede che nel caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con quelle provinciali e comunali, la disciplina relativa alle elezioni regionali si applica anche a quelle amministrative per quanto riguarda la costituzione e il funzionamento dell’Ufficio di sezione.
L'Ufficio elettorale di sezione è composto dal presidente, quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario.
Alle ore 16.00 del sabato antecedente i giorni di votazione (sabato 20 aprile) l'Ufficio di sezione si costituisce per procedere alla autenticazione delle schede di votazione. Va ricordato che l’autenticazione delle schede elettorali consiste nella SOLA TIMBRATURA DELLA PARTE ESTERNA di ciascuna scheda con il bollo della sezione (articoli 27, comma 3, lettera d), e 59, comma 3, lettera b) della l.r. 28/2007). Pertanto, NON è richiesta la firma dello scrutatore.
Nelle giornate dedicate alla votazione l'ufficio compie tutti i relativi adempimenti, costituiti principalmente dall'identificazione degli elettori e dalla loro ammissione al voto.
Chiuse le operazioni di votazione, l'ufficio, dopo le operazioni di riscontro successive alla votazione, effettua immediatamente lo scrutinio relativo alle elezioni regionali. In caso di contemporeanità di elezioni, lo scrutinio relativo alle elezioni provinciali e comunali è rinviato alle ore 14.00 di martedì 23 aprile 2013.
Tutte le operazioni e le decisioni dell’ufficio sono riportate nel verbale, nel quale inoltre deve essere dato atto degli accertamenti effettuati al fine di dimostrare la regolarità delle operazioni. E’ importante, pertanto, una scrupolosa compilazione del verbale, in particolare per quanto riguarda la parte relativa ai dati dello scrutinio, che costituiscono gli elementi in base ai quali gli uffici competenti attribuiscono i seggi e proclamano gli eletti.