Ai fini della elezione del Consiglio regionale, il territorio è suddiviso nelle Circoscrizioni elettorali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo, e Pordenone. La circoscrizione per l' elezione del Presidente della Regione coincide con il territorio regionale.
I seggi consiliari, detratti i due seggi riservati al Presidente eletto e al candidato alla medesima carica primo dei non eletti, sono ripartiti tra le circoscrizioni elettorali in proporzione alla popolazione residente secondo i dati dell'ultimo censimento. A tal fine, il numero degli abitanti della Regione è diviso per il numero dei seggi assegnati al Consiglio regionale meno due; si ottiene così il quoziente regionale. Si divide quindi il numero degli abitanti di ciascuna circoscrizione per il quoziente regionale e si attribuiscono a ciascuna circoscrizione i seggi corrispondenti ai quozienti interi e ai più alti resti.
Ciascuna lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale e non inferiore ad un terzo, arrotondato all’unità superiore; per effetto di quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, della legge regionale 17/2007, in ogni caso le liste non possono comprendere meno di due candidati. Inoltre, ciascuna lista circoscrizionale non può contenere, a pena di esclusione, più del 60 per cento, arrotondato all' unità superiore, di candidati dello stesso genere. I candidati sono alternati per genere, fino all' esaurimento del genere meno rappresentato.
Il procedimento per la presentazione delle candidature per l'elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale prevede il deposito presso la segreteria dell’ Ufficio centrale regionale – presso la Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme sede di Udine, via Sabbadini, n. 31:
- della dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;
- delle dichiarazioni di presentazione delle candidature che, nel caso di obbligo di raccolta delle sottoscrizioni, devono essere accompagnate da un atto di deposito.
Il deposito deve essere effettuato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del trentaseiesimo giorno (24 marzo) e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del trentacinquesimo giorno (25 marzo) antecedente la data delle elezioni.
Le liste dei candidati alla carica di consigliere regionale devono essere sottoscritte:
- per le circoscrizioni elettorali di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone da un numero compreso fra 1.000 e 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni delle circoscrizioni stesse;
- per la circoscrizione elettorale di Tolmezzo da un numero compreso fra 750 e 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione stessa;
- per le liste presentate dai partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena e per le sole circoscrizioni elettorali di Trieste, Gorizia e Udine, da un numero compreso fra 500 e 750 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni delle circoscrizioni stesse.
Sono esonerate dall’obbligo di raccolta delle sottoscrizioni le liste espressione di partiti o gruppi politici che nell’ultima elezione del Consiglio regionale hanno presentato candidature con proprio contrassegno e ottenuto almeno 1 seggio.
La materia è disciplinata in modo dettagliato dagli articoli 22 e 23 della legge regionale 17/2007 e dal Capo IV (artt. 14 – 21) della legge regionale 28/2007.
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