Domande frequenti

Percorso: F.A.Q. | FAQ elezioni comunali | ufficio elettorale di sezione

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01 Come viene considerata l’assenza dal lavoro dei componenti dell’Ufficio elettorale di sezione?

02 È possibile rendere pubblico l’albo degli scrutatori?


L’art. 3, comma 4, della legge n. 95/1989 prevede che l’albo degli scrutatori sia depositato, entro il 15 gennaio di ciascun anno, nella segreteria del comune per la durata di quindici giorni e che ogni cittadino del comune abbia diritto di prenderne visione.

03 Gli obiettori di coscienza sono incompatibili con l’incarico di componente l’Ufficio di sezione?

04 Gli scrutatori nominati dalla commissione elettorale comunale possono essere scelti anche tra quelli non iscritti nell’ apposito albo?

05 I componenti dell’Ufficio elettorale possono votare nella sezione in cui svolgono le proprie mansioni?

06 Il rappresentate di lista può votare nel seggio elettorale in cui svolge le proprie funzioni per la consultazione elettorale per la quale è stato nominato?

07 Il segretario e gli scrutatori di un Ufficio elettorale di sezione possono essere elettori residenti di un comune diverso rispetto a quello nel quale svolgono il proprio incarico?

08 Possono il delegato o il sottoscrittore di una lista essere componenti di un Ufficio elettorale di sezione?

09 L’incompatibilità tra presidente/scrutatore di un Ufficio elettorale di sezione e candidato sussiste solo per il primo turno di votazione?

10 La nomina a componente dell’Ufficio elettorale di sezione ha validità solo per il primo turno di votazione?

 
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