Domande frequenti

Percorso: F.A.Q. | FAQ elezioni comunali | ufficio elettorale di sezione

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01 Come viene considerata l’assenza dal lavoro dei componenti dell’Ufficio elettorale di sezione?

02 È possibile rendere pubblico l’albo degli scrutatori?

03 Gli obiettori di coscienza sono incompatibili con l’incarico di componente l’Ufficio di sezione?

04 Gli scrutatori nominati dalla commissione elettorale comunale possono essere scelti anche tra quelli non iscritti nell’ apposito albo?


No. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) e b) della legge n. 95/1989 i nominativi degli scrutatori da destinare ai seggi e i nominativi degli scrutatori da indicare nella graduatoria degli eventuali sostituti devono essere scelti tra i nominativi compresi nell’albo degli scrutatori. Solo nell’ipotesi residuale prevista dalla lett. c), cioè qualora il numero degli scrutatori compresi nell’albo non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lett. a) e b), è possibile scegliere i nominativi fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune.

05 I componenti dell’Ufficio elettorale possono votare nella sezione in cui svolgono le proprie mansioni?

06 Il rappresentate di lista può votare nel seggio elettorale in cui svolge le proprie funzioni per la consultazione elettorale per la quale è stato nominato?

07 Il segretario e gli scrutatori di un Ufficio elettorale di sezione possono essere elettori residenti di un comune diverso rispetto a quello nel quale svolgono il proprio incarico?

08 Possono il delegato o il sottoscrittore di una lista essere componenti di un Ufficio elettorale di sezione?

09 L’incompatibilità tra presidente/scrutatore di un Ufficio elettorale di sezione e candidato sussiste solo per il primo turno di votazione?

10 La nomina a componente dell’Ufficio elettorale di sezione ha validità solo per il primo turno di votazione?

 
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