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F.A.Q. | FAQ elezioni comunali | ufficio elettorale di sezione
Numero di inserimenti: 15 | Pagine: [1] [2] 01 Come viene considerata l’assenza dal lavoro dei componenti dell’Ufficio elettorale di sezione? 02 È possibile rendere pubblico l’albo degli scrutatori? 03 Gli obiettori di coscienza sono incompatibili con l’incarico di componente l’Ufficio di sezione?
No. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) e b) della legge n. 95/1989 i nominativi degli scrutatori da destinare ai seggi e i nominativi degli scrutatori da indicare nella graduatoria degli eventuali sostituti devono essere scelti tra i nominativi compresi nell’albo degli scrutatori. Solo nell’ipotesi residuale prevista dalla lett. c), cioè qualora il numero degli scrutatori compresi nell’albo non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lett. a) e b), è possibile scegliere i nominativi fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune. |