Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge regionale 19/2013, l'elettore, in caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista, nel dare la preferenza dovrà scrivere anche il nome ed in caso di identità anche del nome, dovrà scrivere anche la data di nascita; nel caso specifico, se l'elettore ha riportato i cognomi senza ulteriore elemento di identificazione e nella lista sono presenti soltanto due candidati, maschio e femmina, con quello stesso cognome, si ritengono validi entrambi i voti di preferenza.