Nel caso in cui la preferenza riporti solamente il cognome di un candidato, il voto di preferenza è nullo ai sensi dell'articolo 64, comma 3, lett.e) della legge regionale 19/2013. Naturalmente in questo caso si ritiene valido il voto al sindaco e alla lista in applicazione del principio di salvaguardia della validità del voto (art. 63, c.1 l.r.19/2013) in quanto si ritiene che l'elettore abbia comunque inteso votare sia il sindaco che la lista cui fa capo quel candidato sindaco.