È vietata ogni attività di comunicazione che integra forme di propaganda surrettizia. Sono
vietate le attività informative dirette a proporre un’immagine positiva dell’Ente o ad enfatizzarne
i meriti, anche attraverso i siti web e gli account istituzionali di social media. Sono invece
consentite tutte le attività di comunicazione che rivestono il requisito dell’indispensabilità e
dell’impersonalità.